Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA in un’ordinanza del Consiglio federale. Il 31 ottobre 2018 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare un progetto da porre in consultazione per una nuova ordinanza concernente la LFINMA.
La nuova ordinanza disciplina e concretizza principalmente tre aspetti: le competenze della FINMA nell’ambito dei compiti internazionali e della regolamentazione, i principi di regolazione di cui all’articolo 7 LFINMA e la collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e il DFF.
Con il previsto chiarimento del ruolo della FINMA nel processo di regolamentazione, inclusa la sua collaborazione con altre autorità e con gli interessati, le attività di vigilanza della FINMA non sono chiamate in causa.
1.2.1 Precisazione delle competenze della FINMA
L’ordinanza precisa le competenze della FINMA nell’ambito dei compiti internazionali e della regolamentazione, delimitandole rispetto alle competenze del Consiglio federale, o del DFF. Ad esempio, stabilisce che, nel quadro dell’adempimento dei compiti internazionali, la FINMA può concludere accordi giuridicamente non vincolanti e, d’intesa con il DFF, rappresenta la Svizzera e ne difende le posizioni in seno agli organismi internazionali.
1.2.2 Principi e processo di regolamentazione
In merito ai principi di regolazione di cui all’articolo 7 LFINMA, l’ordinanza precisa i requisiti per l’attività di regolamentazione della FINMA e stabilisce come devono essere considerati in questo campo gli aspetti della proporzionalità, della differenziazione e degli standard internazionali. Dispone inoltre che la FINMA verifichi periodicamente la necessità, l’adeguatezza e l’efficacia delle regolamentazioni esistenti. Queste precisazioni dei principi di regolazione di cui all’articolo 7 LFINMA seguono i principi fissati dal Consiglio federale nel suo rapporto del 2016 sulla politica dei mercati finanziari.4
Per i progetti di regolamentazione della FINMA di norma si devono elaborare analisi dell’efficacia. Queste servono ad esaminare e prospettare gli aspetti costi/benefici delle regolamentazioni per gli interessati e l’economia.
In merito al processo di regolamentazione, l’ordinanza concretizza il modo in cui gli interessati, il pubblico e le unità amministrative cointeressate devono essere coinvolte. L’ordinanza si orienta alle disposizioni generalmente in vigore per l’Amministrazione federale (in particolare l’ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [OLOGA] e la legge del 18 marzo 20056 sulla consultazione [LCo]). Precisa altresì le competenze del consiglio di amministrazione della FINMA nell’ambito della regolamentazione.
L’autodisciplina ha dato buone prove nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari, pertanto è inserita anche nella LFINMA. L’ordinanza dispone che prima del riconoscimento di un’autodisciplina come standard minimo occorre svolgere gli stessi processi consultativi richiesti per le regolamentazioni FINMA.
1.2.3 Collaborazione tra la FINMA e il Consiglio federale (o il DFF)
In merito alla collaborazione tra la FINMA e il Consiglio federale, o il DFF, l’ordinanza precisa alcuni requisiti per la formulazione degli obiettivi strategici della FINMA e per il processo di
4Rapporto del Consiglio federale dell’ottobre 2016, «Politica dei mercati finanziari per una piazza finanziaria svizzera competitiva», consultabile sul sito www.sif.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni.
5 RS 172.010.1
6 RS 172.061
231.2 \ COO.2255.101.2.795196 4/26