Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine

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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

e nell’elaborazione di progetti di regolamentazione può avvenire, ad esempio, mediante bozze di regolamentazione oppure oralmente nell’ambito di organismi di dialogo della FINMA o del DFF con gli esponenti del settore (ad es. il Forum Politica in materia di mercati finanziari) nonché, ad esempio, mediante gruppi di lavoro nazionali, conformemente a una raccomandazione formulata dal Consiglio federale nel 2014.43

Cpv. 2

La FINMA stabilisce i dettagli della precoce partecipazione degli interessati nelle sue direttive per l’attuazione dei principi di regolazione (cfr. art. 7 cpv. 5 LFINMA) per garantirne l’unitarietà e la trasparenza.

Art. 9 Consultazione delle unità amministrative cointeressate

Cpv. 1

Come avviene di consueto nell’Amministrazione federale e conformemente all’articolo 15 OLOGA, prima di emanare o modificare una sua regolamentazione la FINMA è tenuta a consultare le unità amministrative cointeressate. Questa consultazione interna all’Amministrazione deve avvenire in ogni caso prima di una consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 10 e seguente. In linea di principio si svolge per scritto, ma può anche avvenire in un’altra forma (ad es. incontri al massimo livello di direzione), purché l’unità amministrativa consultata vi acconsenta.

I pareri delle unità amministrative cointeressate non sono vincolanti per la FINMA e la responsabilità di emanare regolamentazioni spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione della FINMA.

Cpv. 2

Analogamente alle prescrizioni concernenti le consultazioni degli uffici secondo l’articolo 4 OLOGA, devono essere consultate le unità amministrative che hanno un rapporto con l’affare dal profilo materiale o che sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali.

Nelle consultazioni concernenti possibili regolamentazioni della FINMA è auspicabile in particolare la consultazione della SFI come ufficio responsabile della politica dei mercati finanziari e della regolamentazione dei mercati finanziari (art. 7 cpv. 2 lett. b Org-DFF), della BNS per il settore della stabilità del sistema finanziario e dell’UFG, che è responsabile di vigilare sulla «legalità degli atti normativi, dei decreti e delle decisioni dell’Assemblea federale, del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale, segnatamente per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto, dell’ordinamento federalistico delle competenze e di altri principi costituzionali» (art. 6 cpv. 2 lett. a Org-DFGP).

La SFI deve potersi esprimere in particolare in merito alla necessità, alla proporzionalità (incluso l’utilizzo dei margini di manovra nell’attuazione di standard internazionali) e all’efficacia di una regolamentazione nonché alle ripercussioni sulla competitività della piazza finanziaria. L’UFG deve valutare prima di tutto la legalità di un’ordinanza proposta dalla FINMA o di una circolare della FINMA nonché l’osservanza dei principi dello Stato di diritto, dell’ordinamento federalistico delle competenze e di altri principi costituzionali.

43 Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 18 dicembre 2014 concernente l’attività di regolazione e di vigilanza della FINMA, pag. 44 segg., consultabile all’indirizzo http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/37820.pdf. 231.2 \ COO.2255.101.2.795196 20/26