Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine

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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 10 Consultazione pubblica

Le consultazioni pubbliche hanno come scopo di coinvolgere gli ambienti interessati, secondo il principio della trasparenza, nella formazione delle opinioni e nel processo decisionale della FINMA. Devono portare alla luce la correttezza fattuale e l’eseguibilità di un progetto nonché il consenso che riscuote. Alle consultazioni pubbliche possono partecipare tutte le persone e le organizzazioni interessate presentando il loro parere.

Conformemente all’articolo 3 LCo, una procedura di consultazione deve essere indetta per diversi tipi di oggetti, tra l’altro per «ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale». Questa prescrizione si applica anche alle ordinanze della FINMA di ampia portata. Spetta al consiglio di amministrazione della FINMA valutare la portata di un progetto.

La FINMA svolge indagini conoscitive per le ordinanze, che secondo la LCo non sono di ampia portata, e per le circolari. Ciò è conforme al principio dell’«adeguata partecipazione» degli interessati sancito nell’articolo 7 capoverso 4 LFINMA, oltre che a quello della partecipazione precoce (cfr. art. 8 della presente ordinanza).

La FINMA svolge già indagini conoscitive concernenti le ordinanze e le circolari, salvo nei casi in cui si tratta di modifiche puramente formali o di secondaria importanza (ad es. rimando modificato o trasposizione obbligatoria del diritto superiore). Le nuove disposizioni della presente ordinanza non comportano dunque cambiamenti significativi rispetto a oggi, tuttavia, con le disposizioni previste, il processo della consultazione pubblica diventa giuridicamente vincolante e unitario nella forma e nel termine (cfr. art. 11).

Art. 11 Forma e termine delle consultazioni pubbliche

Cpv. 1

Per le indagini conoscitive concernenti le ordinanze della FINMA e le circolari di cui all’articolo 10 capoverso 2 della nuova ordinanza è previsto in linea di principio un termine di due mesi che viene prolungato in considerazione del contenuto e del volume del progetto nonché tenendo conto delle vacanze e dei giorni festivi. In casi urgenti il termine può essere abbreviato. L’abbreviazione del termine deve essere motivata adducendo ragioni oggettive (ad es. nella documentazione della consultazione).

Cpv. 2

La documentazione della consultazione spiega il contenuto e gli obiettivi del progetto di regolamentazione e presenta fino a che punto i principi di regolamentazione secondo la sezione 3 della nuova ordinanza sono tenuti in considerazione. L’analisi dell’efficacia secondo l’articolo 7 dell’ordinanza è parte integrante della suddetta documentazione.

Cpv. 3

Se una consultazione del DFF o del Consiglio federale su un atto normativo sovraordinato ha luogo contestualmente a una consultazione della FINMA, a questa si applicano le medesime prescrizioni in merito alla data e alla durata di quelle concernenti la consultazione sull’atto normativo sovraordinato. Tuttavia, le consultazioni della FINMA si svolgono di norma successivamente alle consultazioni a livello federale.

Cpv. 4

I pareri espressi in merito alla consultazione sono acquisiti, soppesati e valutati dalla FINMA. I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto sui risultati che viene approvato dal consiglio di amministrazione della FINMA e, quindi, pubblicato (cpv. 5). Il rapporto sui risultati spiega inoltre perché i pareri ricevuti durante la consultazione sono o non sono stati considerati e come si è infine giunti alla decisione concernente una regolamentazione.

231.2 \ COO.2255.101.2.795196 21/26