Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
obiettivi strategici dell’Autorità di vigilanza.21 L’ordinanza stabilisce altresì che nell’adempimento dei suoi compiti internazionali, fatta salva l’assistenza amministrativa, la FINMA tiene sempre conto anche della politica dei mercati finanziari del Consiglio federale (art. 3). La FINMA è anche tenuta a indicare in quale misura le sue regolamentazioni tengano conto della politica dei mercati finanziari del Consiglio federale (art. 6).
Concretamente, nel quadro della nuova ordinanza il Consiglio federale precisa i requisiti materiali per gli obiettivi strategici della FINMA e le direttive processuali per l’approvazione di tali obiettivi da parte del Consiglio federale (art. 14). Per la definizione degli obiettivi strategici, la FINMA si basa sulle direttive per l’emanazione degli obiettivi strategici di unità della Confederazione rese autonome e definisce punti centrali dell’attuazione nonché, se opportuno, indicatori e valori di riferimento per determinare il raggiungimento degli obiettivi. Prima di procedere all’approvazione, il Consiglio federale necessita di almeno tre mesi di tempo per verificare gli obiettivi strategici ed eventualmente rivolgere domande alla FINMA.
Secondo l’articolo 9 LFINMA il consiglio di amministrazione è l’organo strategico della FINMA e in tale funzione è responsabile segnatamente delle questioni di regolamentazione e degli affari di grande portata e dunque di importanza strategica22. La nuova ordinanza elenca i compiti non delegabili del consiglio di amministrazione nelle questioni di regolamentazione, ovvero l’indizione di procedure di consultazione e indagini conoscitive in merito a ordinanze e circolari (art. 10 cpv. 3), l’approvazione di rapporti sui risultati concernenti consultazioni pubbliche (art. 11 cpv. 4) nonché il riconoscimento di autodiscipline (art. 12 cpv. 2).
1.4 Interventi parlamentari
La nuova ordinanza è un elemento centrale per l’attuazione della mozione Landolt (17.3317). Il DFF presenterà al Parlamento un rapporto su tutte le misure prese in vista di questa attuazione.
1.5 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201623 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201624 sul programma di legislatura 2015–2019. La creazione di una nuova ordinanza sulla LFINMA avviene in adempimento della mozione Landolt (17.3317) e sulla base di un’accurata analisi delle esigenze del Consiglio federale.
2 Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
Sono oggetto della LFINMA principalmente la vigilanza sui mercati finanziari, le competenze, l’organizzazione così come gli strumenti di vigilanza e di regolamentazione. Conformemente alle prescrizioni legali, la disposizione stabilisce il contenuto dispositivo determinante dell’ordinanza, fondandosi anche sulle pertinenti disposizioni della LOGA in merito alla direzione e
21 Cfr. in merito anche la digressione di cui sopra, pag. 9
22 Cfr. anche FF 2006 2625, pag. 2658 seg., lett. b e c
23 FF 2016 909
24 FF 2016 4605 231.2 \ COO.2255.101.2.795196 11/26