Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Art. 7 Analisi dell’efficacia
Cpv. 1 e 2
Nell’articolo 7 capoverso 2 lettere a e b LFINMA è espressamente previsto che debbano essere considerati i costi e le altre ripercussioni della regolazione della FINMA, anche conformemente alle esigenze delle sovraordinate leggi e ordinanze sui mercati finanziari. A tal fine devono essere svolte analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) in particolare sulla base della Costituzione federale (Cost.40; art. 5 cpv. 2 e art. 170) e della LParl (art. 141 cpv. 2). Nel 1999 il Consiglio federale ha emanato direttive in merito all’allestimento di AIR41.
Di norma, per tutti i progetti di regolamentazione della FINMA (creazione o adeguamento di un’ordinanza della FINMA o di una circolare) devono dunque essere svolte analisi dell’efficacia. Queste analisi non devono essere eseguite solo alla conclusione, ma contestualmente al processo di regolamentazione, di cui occorre predisporre le basi economiche (ad es. relativamente ai costi delle diverse varianti).
Le analisi dell’efficacia in merito alle regolamentazioni della FINMA possono basarsi sulle AIR realizzate per atti normativi sovraordinati, ossia non devono ripetere le analisi che vi sono già state effettuate, ma limitarsi agli ulteriori aspetti disciplinati nella regolamentazione della FINMA.
Cpv. 3 e 4
Le analisi dell’efficacia devono contenere in ogni caso informazioni qualitative e, se possibile, quantitative. In proposito devono essere verificati sostanzialmente i seguenti aspetti di una regolamentazione: scopo e proporzionalità, costi e benefici, efficacia, le diverse ripercussioni sugli assoggettati alla vigilanza (ad es. in base alla loro dimensione o allo stato di autorizzazione), le ripercussioni sulla concorrenza, sulla capacità d’innovazione e sulla competitività della piazza finanziaria, sul funzionamento, sulla stabilità e sull’efficienza del settore finanziario nonché le ripercussioni sull’economia (ad es. gli effetti diretti e indiretti della ridistribuzione di una regolamentazione su altri settori e sui consumatori) e l’appropriatezza nell’esecuzione.
Le informazioni quantitative e i rilevamenti di vasta portata dei dati presso gli assoggettati alla vigilanza sono tanto più opportuni quanto maggiore è l’importanza di un progetto di regolamentazione per l’economia e la società e quanto più incerte sono le sue ripercussioni. Lo stesso dicasi per l’entità e il grado di dettaglio delle analisi dell’efficacia che devono essere proporzionali all’importanza di un progetto. Di conseguenza, le analisi dell’efficacia possono risultare brevi in caso di modifiche puramente formali oppure per modifiche comparabilmente subordinate.
Se le informazioni quantitative sulle ripercussioni di un progetto di regolamentazione devono confluire nell’analisi dell’efficacia, la partecipazione degli interessati può rivelarsi necessaria (ad es. consegna di dati o stime estrapolate dalla prassi) per ottenere risultati significativi.
Art. 8 Partecipazione degli interessati
Cpv. 1
L’informazione precoce e il coinvolgimento degli interessati, segnatamente degli assoggettati alla vigilanza e dei loro clienti42, e delle unità amministrative cointeressate nella pianificazione
40 RS 101
41 Cfr. Richtlinien des Bundesrates für die Darstellung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Vorlagen des Bundes, decisione del Consiglio federale del 15 settembre 1999, consultabile all’indirizzo https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Regulierung/regulierungsfolgenabschaetzung/weiterentwicklung/richtlinien-des-bundesrates-1999.html.
42 FF 2006 2625, pag. 2657 231.2 \ COO.2255.101.2.795196 19/26