Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine

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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Cpv. 5

Oltre alla documentazione della consultazione, la FINMA pubblica tutti i pareri ricevuti e il rapporto sui risultati.

Art. 12 Riconoscimento dell’autodisciplina

L’autodisciplina ha dato buone prove nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari, pertanto è inserita anche nella LFINMA. Secondo l’articolo 7 capoverso 3 LFINMA, la FINMA deve sostenere gli sforzi del settore nell’ambito dell’autodisciplina. Ove opportuno, può riconoscere l’autodisciplina come standard minimo e imporla nel quadro del diritto in materia di vigilanza.44

La competenza della FINMA in merito al riconoscimento dell’autodisciplina si limita ai settori che rientrano nell’ambito di competenza o nel livello normativo della FINMA. La FINMA non può riconoscere norme di autodisciplina i cui contenuti rientrino nelle competenze dell’Assemblea federale o del Consiglio federale.

Le norme di autodisciplina riconosciute dalla FINMA diventano standard minimo per l’intero settore. Dal momento che questo standard minimo è imposto dalla FINMA nel quadro del diritto in materia di vigilanza, le norme di autodisciplina riconosciute dalla FINMA devono considerare gli stessi principi delle regolamentazioni della FINMA.

Inoltre, per il riconoscimento delle norme di autodisciplina sono da prevedere i medesimi processi di consultazione delle regolamentazioni della FINMA. Il riconoscimento delle norme di autodisciplina spetta al consiglio di amministrazione della FINMA.

Art. 13 Collaborazione e scambio di informazioni con il DFF

Il coordinamento delle attività di regolazione tra la FINMA e il DFF ha come scopo di armonizzare la regolamentazione sul piano temporale e dei contenuti. Se il progetto di regolazione comporta modifiche a livello di legge o di ordinanza, la competenza spetta al DFF. La FINMA non può avviare o annunciare un progetto di regolazione in questo ambito senza avere prima ricevuto il consenso esplicito del DFF.

La FINMA e il DFF mettono a reciproca disposizione tempestivamente e, se possibile, prima che siano informati l’opinione pubblica, la politica, gli assoggettati alla vigilanza o i partner esteri, tutte le informazioni (anche confidenziali), i dati e i documenti concernenti la loro attività di regolazione di cui l’altra autorità necessita per l’adempimento dei suoi compiti, in particolare:

− informazioni in merito agli sviluppi (in atto o imminenti) dell’attività e dei rischi sul mercato

(in forma aggregata e anonimizzata ad eccezione di quanto previsto dall’art. 39 cpv. 2 LFINMA);

− informazioni e dati in merito alle ripercussioni delle regolamentazioni sugli assoggettati alla

vigilanza per le AIR o le analisi ex post (eventualmente in forma aggregata e anonimizzata);

− informazioni che occorrono per svolgere i mandati conferiti dal Parlamento o dal Consiglio

federale, per le analisi di mercato e per migliorare i fattori che concorrono a rendere attrattiva la piazza finanziaria svizzera.

Lo scambio di informazioni si limita alle informazioni che vengono già rilevate e sono disponibili. Non sono previsti ulteriori rilevamenti di dati finalizzati esclusivamente alla trasmissione all’altra autorità. I costi di tutti i rilevamenti e le elaborazioni di dati eseguiti dalla FINMA sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.

La FINMA comunica inoltre al DFF e alla SFI le sue valutazioni e perizie sugli aspetti della regolazione.

44 FF 2006 2625, pag. 2657 231.2 \ COO.2255.101.2.795196 22/26