Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Sezione 5: Scambio di informazioni non accessibili al pubblico
Art. 15
Le informazioni concernenti singoli assoggettati alla vigilanza o informazioni riguardanti l’attività di vigilanza della FINMA devono essere messe a disposizione del DFF, purché si tratti di quanto segue:
− informazioni che concorrono a preservare la stabilità del sistema finanziario (cfr. anche
art. 39 cpv. 2 LFINMA);
− informazioni che rivestono un’ampia rilevanza economica e politica per la Svizzera, pertanto
devono essere portate a conoscenza degli organi politicamente responsabili.
Il Consiglio federale, o il DFF, può adempiere efficacemente i propri compiti solo se sussiste il diritto di prendere visione, se necessario, dei documenti della FINMA e di ottenere informazioni pertinenti.47 Per garantire uno scambio efficiente, la FINMA informa spontaneamente il DFF nel singolo caso.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16 Disposizioni transitorie
Il rispetto della gerarchia normativa della regolamentazione risulta dai livelli dell’ordinamento giuridico già stabiliti nella Costituzione nonché dall’articolo 7 LFINMA e dalle disposizioni d’esecuzione conformemente all’articolo 5 segg. della presente ordinanza. Ne consegue che le disposizioni normative, per le quali nella legislazione sui mercati finanziari esiste un’esplicita delega delle competenze legislative alla FINMA, devono essere attuate a livello di un’ordinanza della FINMA. Le pertinenti disposizioni sono in linea di massima limitate all’emanazione di disposizioni dal contenuto tecnico di portata ridotta.
Dall’articolo 7 LFINMA risulta inoltre che le circolari non possono contenere disposizioni normative che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi agli assoggettati alla vigilanza, conferiscono loro diritti o determinano competenze.
Se la FINMA, nel riesame della sua regolamentazione, constata che alcune disposizioni non sono attualmente disciplinate nel livello normativo opportuno, procede alle necessarie modifiche (ad es. trasposizione delle disposizioni a un altro livello normativo che rientri nelle competenze della FINMA) oppure discute con il DFF modifiche eventualmente necessarie a livelli normativi superiori.
Alla scadenza del termine, la FINMA redige un rapporto all’attenzione del Consiglio federale concernente la verifica svolta.
Art. 17 Entrata in vigore
L’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista all’inizio del 2020.
47 Cfr. anche GAAC 54.36. 231.2 \ COO.2255.101.2.795196 24/26