Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine

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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

creditori o degli investitori nonché la tutela della funzionalità). La differenziazione è orientata al rischio, ossia è proporzionale al rischio del mancato raggiungimento del suo obiettivo.

In linea di principio, una differenziazione deve essere prevista ove possibile e opportuna, ossia dove è sostanzialmente conciliabile con gli impegni internazionali della Svizzera o gli standard internazionali e dove gli oggetti della regolamentazione (ad es. istituti finanziari o prodotti) presentano rischi diversamente elevati in riferimento al raggiungimento dell’obiettivo della regolamentazione (ad es. protezione dei creditori o dei clienti) e queste differenze possono essere trattate in modo differenziato secondo i criteri enunciati nell’articolo 7 capoverso 2 lettera c LFINMA nella versione secondo la LIsFi (ossia dimensioni, complessità, strutture, attività commerciali e rischi degli assoggettati alla vigilanza).

Tra i possibili strumenti della differenziazione si annoverano in particolare esigenze diversamente calibrate (entità, frequenza, complessità di un’esigenza, scaglionamento temporale), la rinuncia a determinate esigenze (ad es. eccezioni secondo l’approccio de minimis) e il tipo di prescrizioni (ad es. divieti, principi, incentivi), compresi il tipo e il modo di esercitare la vigilanza (ad es. autodisciplina o vigilanza della FINMA).

La differenziazione mediante esigenze ridotte o aumentate può essere applicata in primo luogo alla regolamentazione prudenziale, segnatamente distinguendo quali rischi debbano essere regolati e in che modo (ad es. in vista del verificarsi o dell’entità di un danno), mentre ad esempio nell’ambito delle regolazioni finalizzate a salvaguardare l’integrità della piazza finanziaria (tra cui legislazione in materia di riciclaggio di denaro, obblighi di condotta sul mercato o nei confronti dei clienti) la differenziazione potrebbe essere opportuna principalmente nell’ambito delle soglie de minimis e d’ingresso.

Inoltre, anche una regolamentazione basata sui principi sostiene l’obiettivo della differenziazione, come previsto nell’articolo 7 capoverso 2 LFINMA nella versione secondo la LIsFi: la regolamentazione prescrive un obiettivo, tuttavia lascia le modalità di adempierlo e di osservare la prescrizione al singolo interessato, che può scegliere la variante a suo parere più idonea e più efficiente. Agli interessati viene attribuito un adeguato margine di manovra, che include la responsabilità individuale. Tale margine di manovra, attribuito ad esempio con una legge o un’ordinanza del Consiglio federale, non deve essere successivamente limitato a un livello normativo inferiore, ad esempio con disposizioni complementari (o con l’autodisciplina).

Le regolazioni devono essere impostate nel modo più chiaro e comprensibile possibile in riferimento al linguaggio, alla struttura e anche al contenuto (cfr. art. 7 cpv. 1 della legge del 5 ottobre 200738 sulle lingue). Naturalmente queste fattispecie complesse non possono essere semplificate arbitrariamente, tuttavia occorre porre sempre la questione se la complessità della regolamentazione sia effettivamente necessaria e anche idonea a conseguirne l’obiettivo.

Cpv. 6

La piazza finanziaria svizzera ha un forte orientamento internazionale in determinati ambiti ed è strettamente inserita nel sistema finanziario internazionale. Gli standard armonizzati a livello internazionale riservano importanti vantaggi alla piazza finanziaria svizzera, tra cui l’aumento della stabilità del sistema finanziario, la creazione di condizioni paritetiche per i partecipanti al mercato finanziario di fronte alla concorrenza globale («level playing field») e l’abbattimento dei costi o delle barriere di accesso al mercato a causa di differenti regolamentazioni a livello internazionale.

Gli sviluppi internazionali nella regolamentazione dei mercati («standard-setting») o gli adeguamenti legislativi ad altre importanti piazze finanziarie rivestono dunque una notevole importanza per l’attività degli istituti finanziari elvetici.

Nella sua attività di regolamentazione, la FINMA deve quindi considerare gli standard internazionali nel settore finanziario e la loro attuazione su altre importanti piazze finanziarie. A tal

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