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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 27 pagine

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Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici RU…

Art. 22 Domanda

1Il promotore presenta una domanda di svolgimento di una procedura di valutazione coordinata. La domanda si compone di una parte generale e di una parte nazionale.

2La parte generale contiene i documenti di cui all’allegato 1 numero 3.1, la parte nazionale i documenti di cui all’allegato 1 numero 3.2.

3Se si tratta di una sperimentazione multicentrica di cui all’articolo 47 capoverso 2 LRUm, il promotore designa inoltre uno sperimentatore coordinatore responsabile per la Svizzera.

Art. 23 Competenze per l’esame della domanda

Swissmedic e la commissione d’etica competente esaminano la parte generale dei documenti in relazione agli ambiti di verifica di cui agli articoli 10 e 16. La parte nazionale dei documenti è esaminata dalla commissione d’etica competente (art. 28).

Art. 24 Scelta dello Stato coordinatore

1Nella domanda il promotore propone uno degli Stati contraenti partecipanti alla procedura di valutazione come Stato che coordina la valutazione dei documenti ad eccezione degli aspetti nazionali (Stato coordinatore).

2Swissmedic esamina insieme agli altri Stati contraenti interessati la proposta del promotore e assume per la Svizzera la funzione di Stato coordinatore se:

a. si dichiara disposto ad assumere questa funzione d’intesa con gli altri Stati contraenti interessati; oppure

b. il promotore ha proposto la Svizzera per questa funzione e gli Stati contraenti interessati non hanno raggiunto un accordo sull’assunzione di tale funzione.

3Se la Svizzera assume la funzione di Stato coordinatore, Swissmedic lo notifica al promotore entro sei giorni.

Sezione 2: Svolgimento della procedura di valutazione coordinata come Stato coordinatore

Art. 25 Esame di completezza della domanda e di ammissibilità della

procedura di valutazione coordinata

1Se la Svizzera è uno Stato coordinatore, la commissione d’etica competente invia a Swissmedic entro sette giorni dalla notifica di cui all’articolo 24 capoverso 3 le osservazioni e le valutazioni concernenti il proprio ambito di verifica relative alla parte generale.

2Swissmedic comunica al promotore entro dieci giorni dalla notifica se la sperimentazione clinica può essere valutata nella procedura coordinata e se i documenti sono completi (convalida). Nel fare ciò tiene conto delle osservazioni della commissione