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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 27 pagine
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Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici RU…
Allegato 1 (art. 9 cpv. 1, 13 cpv. 1, 15 cpv. 1, 17 cpv. 1, 22 cpv. 2)
Documenti per la procedura di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche
1. Documenti per le sperimentazioni cliniche della categoria A
1.1 Occorre presentare i documenti di cui al capo II dell’allegato XV MDR23, tenendo conto delle modifiche all’allegato apportate dalla Commissione europea mediante atti delegati basati sull’articolo 70 MDR, con:
a. le seguenti precisazioni concernenti i seguenti punti di cui al capo II dell’allegato XV MDR:
1. al punto 1.2: nome, indirizzo e coordinate del promotore e, qualora non abbia sede in Svizzera, del suo rappresentante in Svizzera,
2. al punto 3.1.2: identificazione del promotore: nome, indirizzo e coordinate del promotore e, qualora non abbia sede in Svizzera, del suo rappresentante in Svizzera;
b. le seguenti ulteriori indicazioni concernenti il punto 3.1 del capo II dell’allegato XV MDR per le sperimentazioni cliniche multicentriche in Svizzera: nome, indirizzo e coordinate dello sperimentatore coordinatore in Svizzera.
1.2 Non occorre presentare le seguenti indicazioni di cui al capo II dell’allegato XV MDR:
a. le indicazioni di cui al punto 1.16;
b. le indicazioni di cui ai punti 2.3–2.8;
c. per le sperimentazioni cliniche della categoria A1: le indicazioni di cui al punto 3.1.1;
d. le indicazioni di cui al punto 4.2.
1.3 Gli atti delegati conformemente al punto 1.1 sono direttamente applicabili
per la Svizzera nella versione vincolante per gli Stati membri dell’UE e sono pubblicati sul sito Internet di Swissmedic (art. 44).
2. Documenti per le sperimentazioni cliniche della categoria C
2.1 Occorre presentare i documenti di cui al capo II dell’allegato XV MDR,
tenendo conto delle modifiche all’allegato apportate dalla Commissione europea mediante atti delegati basati sull’articolo 70 MDR, con le seguenti precisazioni:
a. al punto 1.2: nome, indirizzo e coordinate del promotore e, qualora non abbia sede in Svizzera, del suo rappresentante in Svizzera;
23 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3.