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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 27 pagine

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Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici RU…

2Notifica alla commissione d’etica competente il superamento del vincolo di dose ammesso entro sette giorni dal momento in cui ne ha conoscenza.

3Per le sperimentazioni cliniche della categoria C con dispositivi che emettono radiazioni ionizzanti occorre dare notifica anche a Swissmedic conformemente al capoverso 2.

4La commissione d’etica competente e Swissmedic possono richiedere la consulenza tecnica dell’UFSP per valutare il calcolo o la stima della dose nonché per definire ulteriori misure.

5Entro un anno dalla conclusione o dall’interruzione di una sperimentazione clinica che comprendeva esami con sorgenti radioattive, il promotore trasmette all’UFSP un rapporto finale contenente tutte le indicazioni rilevanti ai fini della radioprotezione, in particolare una stima delle dosi alle quali sono state esposte le persone partecipanti.

6Nell’ambito del parere di cui all’articolo 13 o su domanda, l’UFSP può concedere deroghe all’obbligo di fare rapporto di cui al capoverso 5.

Art. 39 Obbligo di conservazione

1Il promotore conserva tutti i dati relativi alla sperimentazione clinica fino alla data di scadenza dell’ultima serie di dispositivi impiegata nella sperimentazione, ma almeno per dieci anni dalla conclusione o dall’arresto della sperimentazione clinica. Per i dispositivi impiantabili, il termine di conservazione è di almeno 15 anni.

2Lo sperimentatore conserva tutti i documenti necessari all’identificazione e alla cura successiva delle persone partecipanti alla sperimentazione, nonché tutti gli altri dati originali durante almeno dieci anni dalla conclusione o dall’arresto della sperimentazione clinica. Per i dispositivi impiantabili, il termine di conservazione è di almeno 15 anni.

Capitolo 5: Trasparenza

Art. 40 Registrazione di sperimentazioni cliniche della categoria C

riguardanti la conformità e pubblicazione dei risultati

1La registrazione delle sperimentazioni cliniche delle categorie C1 e C2 riguardanti la conformità avviene con l’inserimento delle domande in Eudamed secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c.

2La pubblicazione di informazioni relative a tali sperimentazioni cliniche in Eudamed, in particolare del rapporto finale e della sintesi dei risultati conformemente all’articolo 33, è retta dagli articoli 73 paragrafi 2–5 e 77 paragrafo 7 MDR17.

17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3.