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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 27 pagine

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Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici RU…

2Nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza, in particolare per fornire moduli elettronici e aiuti all’esecuzione, Swissmedic e le commissioni d’etica si attengono agli atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea secondo gli articoli 70, 78 e 81 MDR20, in particolare per quanto concerne:

a. i moduli elettronici uniformi per le domande relative agli studi clinici e alla loro valutazione, per la procedura presso le commissioni d’etica e Swissmedic e per la procedura di valutazione coordinata;

b. i moduli elettronici uniformi per le modifiche essenziali;

c. i moduli elettronici uniformi per la notifica di eventi indesiderati gravi e dei difetti dei dispositivi;

d. lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Svizzera nell’ambito dell’annuncio di misure, dell’arresto di una sperimentazione clinica per motivi di sicurezza, del ritiro di una domanda e del rifiuto di autorizzare una sperimentazione clinica;

e. i termini di notifica di eventi indesiderati gravi e dei difetti dei dispositivi che, a causa della loro gravità, sono soggetti all’obbligo di notifica;

f. i documenti di cui all’allegato XV capo II MDR;

g. la procedura di valutazione coordinata.

Art. 46 Collaborazione con la Commissione europea e gli Stati membri

dell’UE

1Swissmedic collabora con la Commissione europea e gli Stati membri dell’UE, per quanto lo preveda un accordo internazionale.

2Nel fare ciò, Swissmedic consulta in maniera adeguata le commissioni d’etica nell’ambito del loro settore di competenza.

Art. 47 Disposizioni transitorie per le sperimentazioni cliniche autorizzate

secondo il diritto anteriore

1Le autorizzazioni rilasciate dalla commissione d’etica competente e da Swissmedic per le sperimentazioni cliniche con dispositivi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valide fino alla scadenza della durata dell’autorizzazione.

2I risultati delle sperimentazioni cliniche con dispositivi in corso all’entrata in vigore della presente ordinanza devono essere pubblicati in conformità all’articolo 41 capoverso 2.

3In caso di modifiche essenziali di sperimentazioni cliniche di cui al capoverso 1, il promotore deve richiedere nel contempo una classificazione conformemente all’articolo 6.

20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3.