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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 27 pagine

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Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici RU…

Art. 33 Rapporto finale

1Salvo disposizioni contrarie nel protocollo della sperimentazione, il promotore presenta alla commissione d’etica un rapporto finale conformemente all’allegato XV capo III punto 7 MDR14:

a. entro un anno dalla conclusione della sperimentazione clinica;

b. entro 90 giorni dall’arresto o dall’interruzione della sperimentazione clinica.

2Al rapporto finale deve essere allegata una sintesi formulata in termini comprensibili a tutti.

Art. 34 Altro destinatario

Per le sperimentazioni cliniche della categoria C, le notifiche e i rapporti di cui agli articoli 32 e 33 devono essere inviati anche a Swissmedic.

Sezione 3: Documentazione e notifica di eventi indesiderati e di difetti di un dispositivo

Art. 35 Obbligo di documentazione

1Il promotore deve documentare in forma standardizzata i seguenti eventi indesiderati sopraggiunti durante lo svolgimento di una sperimentazione clinica della categoria C:

a. gli eventi indesiderati di ogni genere che nel protocollo della sperimentazione clinica sono stati considerati decisivi per la valutazione dei risultati di tale sperimentazione;

b. tutti gli eventi indesiderati gravi;

c. ogni difetto di un dispositivo che avrebbe potuto causare eventi indesiderati gravi senza provvedimenti appropriati, senza un intervento oppure in condizioni meno favorevoli;

d. tutte le nuove conoscenze relative a un evento già documentato di cui alle lettere a–c.

2Su loro richiesta, il promotore invia a Swissmedic e alla commissione d’etica competente la documentazione di cui al capoverso 1.

3Le definizioni di eventi indesiderati e difetti di un dispositivo sono rette dall’articolo 2 punti 57–59 MDR15.

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3.

15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3.