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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 27 pagine
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Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici RU…
Sezione 4: Aspetti nazionali e decisione
Art. 28 Valutazione degli aspetti nazionali
1La commissione d’etica competente esamina la completezza della parte nazionale dei documenti.
2Essa comunica al promotore entro dieci giorni dalla notifica di cui all’articolo 24 capoverso 3 se la parte nazionale dei documenti è completa. In caso contrario, il promotore completa la domanda entro dieci giorni. Se non lo fa, la commissione d’etica può prorogare il termine di 20 giorni; essa lo avverte che in caso di mancato adeguamento la domanda è considerata ritirata.
3Essa decide entro cinque giorni se i documenti, in seguito all'adeguamento, sono completi.
4Essa può richiedere una sola volta informazioni complementari al promotore; quest’ultimo le fornisce tali informazioni entro 12 giorni.
5La commissione d’etica può prorogare ogni volta i termini di cui ai capoversi 2 e 3 di cinque giorni.
Art. 29 Decisione
1Swissmedic e la commissione d’etica competente decidono sullo svolgimento della sperimentazione clinica in Svizzera entro cinque giorni dal ricevimento del rapporto di valutazione dello Stato contraente coordinatore.
2Nelle loro decisioni sulla parte generale, seguono i risultati del rapporto, compresa la valutazione sulla possibilità di svolgere la sperimentazione clinica, a meno che:
a. le disposizioni concernenti la sicurezza e l’utilizzazione del dispositivo non siano rispettate;
b. i dubbi riscontrati nella procedura di valutazione in merito alla sicurezza delle persone interessate o all’affidabilità e alla solidità dei dati continuino a sussistere;
c. i requisiti della legislazione sulla ricerca umana non siano rispettati;
d. le persone interessate vengano trattate in maniera meno favorevole rispetto alla prassi clinica in Svizzera.
3La commissione d’etica competente nega l’autorizzazione se la parte nazionale della domanda non soddisfa i requisiti della legislazione sulla ricerca umana.
4Swissmedic può autorizzare una sperimentazione clinica soltanto previa autorizzazione della commissione d’etica competente.
5Se Swissmedic o la commissione d’etica competente negano l’autorizzazione per i motivi di cui al capoverso 2, trasmettono la motivazione specifica al promotore, agli altri Stati contraenti interessati e alla Commissione europea.