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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 27 pagine
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Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici RU…
Art. 48 Disposizioni transitorie per le sperimentazioni cliniche delle
categorie C1 e C2 riguardanti la conformità
1Fino all’entrata in vigore dell’articolo 8 capoversi 1 lettera c e 2 lettera a della presente ordinanza (art. 49 cpv. 2), per l’inserimento e la trasmissione di domande, notifiche e rapporti conformemente alla presente ordinanza, di decisioni, nonché per lo scambio di informazioni concernenti le sperimentazioni cliniche delle categorie C1 e C2 riguardanti la conformità devono essere utilizzati i seguenti sistemi di informazione:
a. il sistema di informazione dei Cantoni di cui all’articolo 56a LRUm, se i documenti e le informazioni sono destinati alla commissione d’etica competente;
b. il sistema di informazione per i dispositivi medici, se i documenti e le informazioni sono destinati a Swissmedic.
2Fino all’entrata in vigore dell’articolo 40 della presente ordinanza (art. 49 cpv. 2), il promotore deve registrare le sperimentazioni cliniche delle categorie C1 e C2 riguardanti la conformità secondo gli articoli 64, 65 capoversi 1 e 3, 66 e 67 OSRUm21. Egli deve inoltre pubblicare i risultati di tali sperimentazioni cliniche in un registro riconosciuto di cui all’articolo 64 OSRUm entro il seguente termine:
a. per le sperimentazioni cliniche concluse: al più tardi al momento della registrazione del dispositivo conformemente all’articolo 53 ODmed22 e prima che venga immesso in commercio, oppure un anno dopo la presentazione del rapporto finale conformemente all’articolo 33, se fino a quel momento non è avvenuta alcuna registrazione;
b. in caso di arresto o interruzione della sperimentazione clinica: immediata-
mente dopo la presentazione del rapporto finale conformemente all’articolo 33.
Art. 49 Entrata in vigore
1Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il ...
2Gli articoli 8 capoversi 1 lettere b numero 2 e c e 2 lettera a, 14 capoverso 6, 15 capoverso 3, 18 capoverso 4, 19 capoverso 5, 20–30, 31 capoverso 3, 32 capoverso 5, 36 capoverso 3 e 40 entreranno in vigore in un secondo tempo.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, … Il cancelliere della Confederazione, …
21 RS 810.305
22 RS