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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 27 pagine

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Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici RU…

Sezione 2: Obblighi generali del promotore e dello sperimentatore e qualifica professionale

Art. 4 Obblighi generali del promotore e dello sperimentatore

Il promotore e lo sperimentatore devono svolgere le sperimentazioni cliniche conformemente ai requisiti di cui all’articolo 72 e ai capi I e III dell’allegato XV del regolamento (UE) 2017/7457 relativo ai dispositivi medici (MDR).

Art. 5 Qualifica professionale

1Lo sperimentatore di una sperimentazione clinica deve:

a. essere autorizzato a esercitare la professione di medico o un’altra professione che gli conferisce le qualifiche specifiche per svolgere la sperimentazione clinica sotto la propria responsabilità professionale;

b. disporre di sufficienti conoscenze sui requisiti scientifici per lo svolgimento di sperimentazioni cliniche nonché delle necessarie conoscenze ed esperienze specifiche per la sperimentazione clinica; ed

c. essere a conoscenza delle condizioni legali poste a una sperimentazione clinica o essere in grado di garantirle avvalendosi di un esperto.

2Le altre persone che svolgono la sperimentazione clinica devono disporre delle conoscenze ed esperienze specifiche corrispondenti all’attività in questione.

Capitolo 2: Procedura di autorizzazione e di notifica

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6 Classificazione delle sperimentazioni cliniche

1Le sperimentazioni cliniche rientrano nella categoria A se il dispositivo in esame è provvisto di un marchio di conformità di cui all’articolo 11 ODmed8, viene utilizzato conformemente alle istruzioni per l’uso e, rispetto alla procedura applicata nelle normali condizioni d’uso del dispositivo, le persone interessate:

a. non sono sottoposte a procedure supplementari invasive o gravose (categoria A1); oppure

b. sono sottoposte a procedure supplementari invasive o gravose (categoria A2).

2Esse rientrano nella categoria C se:

7 Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, versione della GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.

8 RS …