Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 27 pagine

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2.3 Convenzioni ONU

L’attuale regime internazionale di controllo degli stupefacenti è fondato sulla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 dell’ONU (CU 61), entrata in vigore in Svizzera nel 1970. Secondo la CU 61, gli Stati aderenti possono prevedere un divieto di commercializzazione della canapa, come pure di tutte le altre sostanze incluse nello stesso elenco, ma non vi sono obbligati. L’impiego della canapa a fini medici e di ricerca è sostanzialmente ammesso nel quadro della Convenzione – fatte salve le misure legislative e amministrative che le Parti possono ritenere necessario adottare in particolare per quanto concerne il controllo (art. 4 CU 61). Nel suo preambolo è sancito infatti che «l’utilizzazione medicinale degli stupefacenti permane indispensabile per alleviare il dolore e che le misure volute devono essere adottate per assicurare che degli stupefacenti siano disponibili a questo scopo». La CU 61 mira innanzitutto a controllare il flusso commerciale legale di sostanze sottoposte a controllo, evitando che vengano deviate sul mercato illegale. Insieme alla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 197130, al Protocollo di emendamenti del 197231 e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 198832, anch’esse ratificate dalla Svizzera, la CU 61 costituisce il quadro di diritto internazionale pubblico che disciplina l’impiego degli stupefacenti e in virtù del quale è stato anche istituito un sistema di notifica globale: gli Stati aderenti sono infatti tenuti a notificare all’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti (in inglese «International Narcotic Control Board», INCB) tutti gli stupefacenti da loro prodotti, importati ed esportati, stoccati e consumati.

Secondo la CU 61, è compito degli Stati che coltivano la canapa sapere quanta ne viene raccolta e immessa nel flusso commerciale di sostanze sottoposte a controllo. Per garantire tale controllo, ogni Paese che consente l’applicazione della canapa a fini medici deve designare un’agenzia nazionale (in inglese. «Cannabis Agency») incaricata di controllarne la coltivazione (cfr. art. 28 cpv. 1 CU 61). Sono autorizzati a coltivare canapa solo i titolari di una licenza rilasciata dall’organismo statale, il quale può esercitare le funzioni amministrative previste nella CU 61 se la Costituzione della Parte interessata lo permette (art. 23 cpv. 2 e 3 CU 61).

3. Punti essenziali del progetto

3.1 La nuova normativa proposta

Il progetto contempla i punti salienti sanciti nella decisione del Consiglio federale del 4 luglio 2018 riguardo al rapporto in adempimento della mozione Kessler (14.4164) ed accoglie anche le richieste degli altri interventi politici pendenti in materia di uso della canapa a scopi medici (mozione Markwalder [18.3148], mozione SGK-N [18.3389]).

Per poter semplificare ed estendere l’impiego di medicamenti a base di canapa, occorre abrogare il divieto di commercializzazione della canapa a fini medici nella LStup, permettendo così di riclassificare gli stupefacenti con effetti del tipo della

30 RS 0.812.121.02

31Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 nella versione modificata dal Protocollo di

emendamenti del 25 marzo 1972; RS 0.812.121

32 RS 0.812.121.03