Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 27 pagine
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4. Commento ai singoli articoli
Art. 3f Trattamento dei dati
Questa disposizione è abrogata e trasposta integralmente nell’articolo 18e LStup (cfr. commento all’art. 18e LStup e sulla modifica del titolo).
Art. 8 Stupefacenti vietati
Art. 8 cpv. 1 lett. d
Abrogazione del divieto di commercializzazione degli stupefacenti con effetti del tipo della canapa a fini medici
Limitando l’articolo 8 capoverso 1 lettera d alla canapa «se non utilizzata a fini medici», viene abrogato il divieto legale di commercializzazione degli stupefacenti con effetti del tipo della canapa a scopi medici. Con l’espressione «fini medici» si intende non solo l’applicazione medica, ma anche la fabbricazione di medicamenti a base di canapa, la coltivazione a essa correlata, nonché la ricerca medica. Nella ricerca medica rientra la ricerca preclinica (ad es. ricerca di principi attivi, sperimentazione animale, esame tossicologico) e la ricerca clinica finalizzata allo sviluppo di medicamenti. Non vi rientrano invece gli studi clinici sugli effetti per la salute del consumo di canapa a scopo non medico.
A seguito dell’adeguamento, l’utilizzo di stupefacenti del tipo della canapa a fini medici non sarà più soggetto in futuro al sistema delle autorizzazioni eccezionali secondo l’articolo 8 capoverso 5. Così facendo, si crea la base legale per trasferire gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa utilizzati a fini medici nell’elenco a dell’allegato 2 dell’OEStup-DFI, sottoponendoli alle pertinenti autorizzazioni e misure di controllo di Swissmedic (cfr. al riguardo punto 3.2.2). Venendo a cadere il rilascio di autorizzazioni eccezionali caso per caso ai medici che prescrivono medicamenti a base di canapa, viene di conseguenza semplificata anche l’accessibilità a questi medicamenti per i pazienti.
Con questo adeguamento diventa applicabile al controllo della fabbricazione, della preparazione e del commercio di stupefacenti del tipo della canapa a fini medici l’attuale sistema di autorizzazione di Swissmedic secondo gli articoli 4 e 5 LStup, come è già oggi il caso per altri stupefacenti non soggetti al divieto di commercializzazione. Le pertinenti misure di controllo sono disciplinate nelle disposizioni d’esecuzione (OCStup), in cui saranno integrate le necessarie misure di controllo della coltivazione.
L’importazione ed esportazione di canapa a fini medici richiederà, come finora, un’autorizzazione di Swissmedic secondo l’articolo 5. In virtù di questa modifica decadrà invece, per l’importazione e l’esportazione di medicamenti a base di canapa, l’ulteriore autorizzazione eccezionale dell’UFSP finora richiesta in base all’articolo 24 capoverso 1 lettera c OCStup.
L’impiego di stupefacenti con effetti del tipo della canapa se non utilizzati a fini medici continua per contro a rimanere vietato (cfr. commento all’art. 8 cpv. 5).