Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 27 pagine
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1.2.2 Delimitazione del campo d’applicazione
È escluso dal presente progetto il settore dell’utilizzo a scopo non medico, ovvero «ricreativo», di stupefacenti con effetti del tipo della canapa. In risposta a diversi interventi parlamentari27, il 27 febbraio 2019 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un progetto distinto, volto a creare nella LStup una base legale di durata determinata che consenta di svolgere studi scientifici pilota, circoscritti a livello locale e limitati nel tempo e nei contenuti, finalizzati alla sperimentazione di nuovi approcci alla regolamentazione del consumo di canapa nella società. L’obiettivo delle sperimentazioni pilota con canapa è fornire basi decisionali scientificamente provate in vista di eventuali modifiche di legge.28
Non è toccato dal progetto neppure l’utilizzo della canapa a scopo di automedicazione praticato dai pazienti al di fuori di un trattamento medico, che continua a rimanere vietato. La nuova normativa consentirà tuttavia di ridurre gli ostacoli all’accesso a medicamenti a base di canapa su prescrizione medica ed eliminare così una delle cause all’origine dell’automedicazione.
Non rientra inoltre nel presente progetto il rimborso di medicamenti a base di canapa. I requisiti attualmente in vigore per il rimborso da parte dell’AOMS continueranno a rimanere validi anche per tali medicamenti (cfr. al riguardo punto 1.1.2). Il Consiglio federale ha tuttavia incaricato il DFI di esaminare in un progetto separato, da elaborare entro fine 2020, la possibilità di finanziare un rimborso almeno parziale da parte dell’AOMS dei medicamenti a base di canapa esonerati dall’obbligo di omologazione o un loro eventuale finanziamento alternativo.
Vanno altresì distinti dai medicamenti a base di canapa ai sensi del presente progetto i preparati che presentano un tenore di THC totale inferiore all’1 per cento, inclusi i preparati che contengono prevalentemente cannabidiolo (CBD), i quali non sottostanno alla legislazione in materia di stupefacenti e non soggiacciono quindi, già oggi, al divieto di commercializzazione da questa sancito.
Non è pertanto disciplinata nel quadro del presente progetto neanche la coltivazione a fini medici della cosiddetta «canapa CBD», che non soggiace alla legislazione in materia di stupefacenti. La tematica è trattata dai servizi federali competenti a prescindere dal presente progetto.
1.3 Interventi parlamentari
1.3.1 Mozione CSSS-CN (18.3389)
Il 16 maggio 2018 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha depositato la mozione «Prescrizione medica di prodotti medicinali a base di canapa per la cura di malati cronici. Riduzione dei costi della salute e della burocrazia», la quale riprendeva il testo dell’iniziativa parlamentare Ammann (17.439) che era stata per contro ritirata. La mozione incarica il Consiglio federale di «adeguare le basi legali affinché i medici possano prescrivere la canapa
27 Mozioni Sauter (17.4111), Barrile (17.4112), Rytz (17.4113), Bertschy (17.4114) nonché mozione Zanetti Roberto (17.4210) «Introdurre un articolo sulla sperimentazione per consentire studi sulla dispensazione controllata di canapa».
28 Messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2019, FF 2019 2187