Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 27 pagine
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nell’EMT si applicano per analogia le disposizioni relative all’ammissione nell’ES (art. 63 cpv. 2 OAMal). Nell’EMT non è stata finora ammessa alcuna componente o prodotto derivato dalla canapa. Una loro eventuale ammissione presupporrebbe infatti l’abolizione del divieto di commercializzazione previsto dalla legislazione in materia di stupefacenti, la pubblicazione nella farmacopea di una monografia relativa ai principi attivi o alle miscele da ammettere nell’EMT, come pure una nuova prova dell’efficacia in base a studi clinici controllati.
Il rimborso di medicamenti esonerati dall’obbligo di omologazione non rimborsati obbligatoriamente – come, ad esempio, le tinture di canapa prodotte come prescrizioni magistrali pronte per l’uso – è eccezionalmente garantito dall’AOMS, in singoli casi, in virtù dell’articolo 71a segg. OAMal. L’esame dell’adempimento dei criteri di cui all’articolo 71a segg. OAMal nel singolo caso incombe all’assicuratore malattia dopo aver sentito il medico di fiducia.
Legislazione agricola
La commercializzazione di sementi e materiale vegetale destinati all’impiego nell’agricoltura e nell’ortoflorovivaismo è disciplinato dalla legislazione sulle varietà e sulle sementi (ordinanza del 7 dicembre 199822 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione; ordinanza sul materiale di moltiplicazione).
L’immissione in commercio di sementi e materiale vegetale della specie coltivata di canapa (Cannabis sativa L.) destinati all’utilizzo professionale nell’agricoltura è vincolata in linea di principio alle condizioni concernenti l’identità, la qualità e la salute dei vegetali, provate ufficialmente o sotto la vigilanza dall’autorità nel quadro del processo di moltiplicazione.
In tale contesto, le varietà di canapa sono sottoposte a una procedura di autorizzazione dell’immissione sul mercato che comprende l’esame della loro idoneità alla coltivazione e all’utilizzazione ai fini della produzione industriale di olio e fibra, i cui parametri essenziali sono rappresentati da proprietà relative alla resa e alla qualità, dalla propensione alle malattie, nonché dal tenore in THC inferiore allo 0,3 per cento e dal rapporto THC/CBD inferiore a 1 (allegato 2 capitolo D tabella 4 dell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 199823 concernente le sementi e i tuberiseme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi; ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme). L’ordinanza sulle varietà del 12 giugno 201324 e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole dell’Unione europea contengono tutte le varietà di canapa le cui sementi e il cui materiale vegetale possono essere prodotte e messe in commercio in Svizzera per l’utilizzazione nell’agricoltura e nell’ortoflorovivaismo: si tratta esclusivamente di varietà destinate alla produzione industriale di olio e fibra.
La legislazione in materia di varietà e sementi ammette dunque, in linea di principio, solo l’immissione in commercio di varietà di canapa omologate con un tenore di THC pari al massimo allo 0,3 per cento destinate all’utilizzo agricolo come piante oleaginose e da fibra. Il diritto vigente non prevede alcuna deroga a questa normativa per la canapa destinata a fini medici.