Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 27 pagine
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Art. 8 cpv. 5
L’UFSP continuerà ad avere, come ora, la possibilità di autorizzare a titolo eccezionale la ricerca scientifica (a carattere non medico) con stupefacenti aventi effetti del tipo della canapa. Al capoverso 5 sono state pertanto aggiunte due nuove lettere:
La lettera a recepisce la regolamentazione delle autorizzazioni eccezionali già oggi in vigore per l’utilizzo a fini medici e non medici degli stupefacenti vietati secondo l’articolo 8 capoverso 2 lettere a-c (oppio da fumare, eroina, LSD e altri allucinogeni) e degli ulteriori stupefacenti vietati secondo il capoverso 3. L’UFSP potrà rilasciare come finora delle autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di tali stupefacenti vietati se questi servono per la ricerca scientifica, lo sviluppo di medicamenti o l’applicazione medica limitata e non vi ostano convenzioni internazionali. Resta così invariato il disciplinamento delle autorizzazioni eccezionali per i rimanenti stupefacenti vietati (oltre a quelli con effetti del tipo della canapa).
La lettera b contiene invece la regolamentazione concernente l’utilizzo non medico degli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, i quali rimarranno, come finora, sostanzialmente vietati. Con l’abrogazione del divieto di commercializzazione di tali stupefacenti a fini medici decadrà l’obbligo di autorizzazione eccezionale sia per l’«applicazione medica limitata» sia per lo «sviluppo di medicamenti». L’UFSP potrà invece continuare a rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti con effetti del tipo della canapa se servono alla ricerca scientifica (a carattere non medico) e non vi ostano convenzioni internazionali. Nella ricerca scientifica in ambito non medico rientra la ricerca fondamentale non orientata allo scopo, quale ad esempio quella sui principi attivi della canapa (cannabinoidi), ossia la ricerca sulla sostanza in sé e la ricerca orientata all’applicazione38 di canapa a fini non medici.
Art. 8 cpv. 6
Come menzionato nel commento all’articolo 8 capoversi 1 lettera d e 5, a seguito dell’abrogazione del divieto di commercializzazione degli stupefacenti con effetti del tipo della canapa a fini medici, questi non saranno più sottoposti al sistema delle autorizzazioni eccezionali. L’articolo 8 capoverso 6 è stato di conseguenza adeguato dal punto di vista formale.
Modifica dei titoli della struttura
Le disposizioni sulla protezione dei dati contenute nella LStup sono ora riunite nel capitolo 3a Protezione e trattamento dei dati. I titoli delle sezioni sono adeguati in modo corrispondente.
Art. 18e In relazione alla cura di tossicomani
Il testo dell’articolo 3f sul trattamento dei dati nel quadro della cura di tossicomani è stato ripreso integralmente.
38 Cfr. definizione dei termini «ricerca fondamentale» e «ricerca orientata all’applicazione» all’articolo 2 lettera a della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, LIPR, RS 420.1