Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 27 pagine
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d’autorizzazione eccezionale, era infatti risultato superfluo istituire una vera e propria agenzia nazionale per il controllo della coltivazione della canapa in Svizzera. Con la presente revisione, tuttavia, tale sistema d’autorizzazione decadrà, il che comporta la necessità di adeguare la competenza per gli impegni che incombono all’agenzia nazionale della canapa ai sensi della CU 61 nel quadro della coltivazione della canapa a fini medici. In futuro, Swissmedic assumerà dunque i compiti di agenzia di controllo della canapa ai sensi dell’articolo 28 CU 61 per quanto concerne l’impiego della canapa a fini medici e l’UFSP quelli concernenti la ricerca scientifica a carattere non medico con impiego di canapa.
3.2.2 Ordinanza sugli elenchi degli stupefacenti
Il DFI tiene un elenco di ogni stupefacente, sostanza psicotropa, nonché precursore e coadiuvante chimico contenuto nell’OEStup-DFI. Uno stupefacente è poi recepito nei singoli elenchi dell’OEStup-DFI a seconda della portata delle misure di controllo necessarie.
Secondo il vigente articolo 8 capoverso 1 lettera d LStup, gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa sono considerati stupefacenti vietati. Nell’OEStup-DFI la canapa con un tenore di THC totale pari ad almeno l’1,0 per cento è riportata nell’elenco d (all. 5 OEStup-DFI), quello delle sostanze sottoposte alle misure di controllo più severe.35
L’abrogazione del divieto di commercializzazione della canapa a fini medici nella LStup renderà ora possibile rivedere la sua classificazione nell’elenco a (all. 2 OE-Stup-DFI), motivo per cui la canapa, insieme a tutti i preparati da essa derivati a scopi medici, saranno trasferiti nell’elenco a. L’entità del controllo corrisponderà quindi a quello degli stupefacenti utilizzati a fini medici come ad esempio il fentanyl. La canapa utilizzata a scopi non medici permarrà invece nell’elenco d delle sostanze vietate.
Indipendentemente dallo scopo di impiego (medico o non medico), la canapa rimarrà tuttavia sottoposta – come finora – alle disposizioni della legislazione in materia di stupefacenti solo a partire da un tenore di THC totale pari ad almeno l’1,0 per cento.
3.2.3 Ricerca sull’efficacia dei medicamenti a base di canapa
Per ottenere dati maggiormente affidabili quanto al potenziale terapeutico dei medicamenti a base di canapa occorre intensificare la ricerca sistematica. Lo sviluppo vero e proprio dei medicamenti (ricerca e sviluppo industriali) non rientra tuttavia nei compiti della Confederazione.36 La ricerca sull’efficacia di agenti terapeutici spetta innanzitutto all’industria farmaceutica, che beneficerebbe tra l’altro di una nuova omologazione o della remunerazione di questi agenti terapeutici da parte
35 Cfr. art. 3 cpv. 2 lett. d OCStup
36 Come già spiegato dal Consiglio federale nel suo parere in risposta alla mozione Kessler (14.4164) trasmessa più tardi dal Parlamento, che chiedeva alla Confederazione di promuovere progetti pilota scientifici in questo campo.