Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 27 pagine
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Art. 29 cpv. 4 Compiti della Confederazione
Con decisione del Consiglio federale del 14 dicembre 2018, la Commissione federale per i problemi inerenti all’alcool, la Commissione federale per la prevenzione del tabagismo e la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze (cfr. art. 29 cpv. 4 LStup e art. 34 segg. ODStup) sono state sciolte con effetto dal 1° gennaio 2020 e stralciate dall’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 199839 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). In base agli articoli 57a segg. della legge del 21 marzo 199740 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e degli articoli 8a segg. OLOGA, è stata istituita e recepita nell’allegato 2 OLOGA la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili, che è competente, seppure a titolo puramente consultivo, anche per le questioni inerenti alla dipendenza da stupefacenti. Essendo pertanto obsoleto, l’articolo 29 capoverso 4 LStup può essere stralciato.
Art. 30b Disposizioni transitorie
In base a questa disposizione spetterà al Consiglio federale stabilire la data fino a cui le autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di medicamenti con effetti del tipo della canapa a fini medici rilasciate dall’UFSP in virtù del diritto previgente manterranno la loro validità dopo l’entrata in vigore della presente modifica (cpv. 1). Durante tale periodo transitorio i titolari di un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP non necessiteranno, secondo il capoverso 2, di alcuna autorizzazione dell’Istituto (Swissmedic) di cui all’articolo 4, regolamentazione questa che consentirà durante tale lasso di tempo di assicurare la fornitura di medicamenti a base di canapa ai pazienti.
Modifica della legge federale del 21 marzo 196941 sull’imposizione del tabacco (LImT)
La prescrizione di medicamenti a base di canapa da parte di un medico dovrà essere esentata dall’imposta sul tabacco per i seguenti motivi:
Da un lato, visto l’elevato numero di nuovi assoggettati all’imposta (farmacie ed ev. medici), le spese di riscossione sarebbero sproporzionate alle entrate attese. Tra l’altro, nel quadro della modifica della legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa), il 27 febbraio 2019 il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento di non tassare la canapa destinata ad essere fumata nell’ambito di studi scientifici. Appare pertanto logico applicare una tale deroga anche per la canapa utilizzata in particolare per il trattamento di malati gravi. Già oggi alcuni prodotti da fumo sono esentati dall’imposta sul tabacco, come i tabacchi manufatti per attenuare l’asma, se sono registrati come medicamenti (cfr. art. 5 lett. d LImT) o i prodotti per la disassuefazione dal fumo registrati da Swissmedic (art. 3 cpv. 2 lett. b dell’ordinanza del 14 ottobre 200942 sull’imposizione del tabacco, OImT).
39 RS 172.010.1
40 RS 172.010
41RS 641.31