Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
rati, così da garantire che i medici possano prescrivere medicamenti a base di canapa fabbricati secondo la formula magistralis. Non è pertanto necessario procedere ad adeguamenti o a modifiche della legislazione sugli agenti terapeutici esistente.
Non è prevista una restrizione giuridica a determinate indicazioni, in quanto ciò sarebbe contrario al senso e allo scopo della prescrizione di medicamenti esonerati dall’obbligo di omologazione (secondo la formula magistralis), che è fra l’altro prevista proprio per l’applicazione sperimentale di un medicamento su pazienti terminali. Una restrizione in questo senso costituirebbe peraltro una limitazione problematica della libertà di scelta del trattamento medico.
Per questi stessi motivi non saranno limitati dal punto di vista giuridico neppure le possibili forme farmaceutiche e i preparati della canapa. La canapa che potrà essere prescritta come medicamento pronto per l’uso deve, per ragioni proprie alla legislazione sugli agenti terapeutici, presentare in ogni caso un tenore di principio attivo standardizzato e un profilo chimico riproducibile tali da consentire ai medici di sorvegliare il processo di dosaggio come per qualunque altro trattamento.
Vista anche la rapidità con cui vanno attualmente evolvendosi le evidenze in materia, invece che prescrizioni giuridiche riguardo alle indicazioni, alle forme di somministrazione, al dosaggio ecc., saranno definite delle raccomandazioni di trattamento. Tali direttive saranno elaborate dall’UFSP in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni specializzate competenti parallelamente alle revisioni d’ordinanze rese necessarie dalla revisione di legge.
Va altresì notato che, secondo l’articolo 26 LATer, i medici sono tenuti all’obbligo di diligenza e sottoposti al controllo del suo rispetto da parte delle autorità esecutive cantonali (medici cantonali) anche per la prescrizione di medicamenti esonerati dall’obbligo di omologazione.
3.2.5 Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme
In agricoltura, oltre alla produzione di canapa industriale, occorre consentire la messa in commercio di sementi e materiale vegetale destinati alla coltivazione controllata di stupefacenti con effetti del tipo della canapa a fini medici indipendentemente dalle condizioni previste dalla pertinente legislazione in materia, che va dunque modificata in modo da rendere ammissibile la consegna agli agricoltori di sementi e materiale vegetale di moltiplicazione della canapa a fini medici nel quadro di coltivazioni autorizzate da Swissmedic. Occorre inoltre far sì che si possano consegnare agli agricoltori sementi e materiale vegetale di moltiplicazione della canapa nella misura in cui l’UFSP ne abbia autorizzato la coltivazione per scopi diversi da quelli medici secondo l’articolo 8 capoverso 5 LStup. Tali deroghe alle condizioni poste dalla legislazione in materia di sementi e materiale vegetale possono essere chiaramente delimitate inserendo nell’ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme un rimando alle pertinenti disposizioni della LStup.