Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 27 pagine
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medica, ritenuta non sufficientemente oggetto di ricerca, nonché il rischio di abuso e l’elevata attrazione esercitata sul mercato nero dalla canapa.10
1.1.2 Diritto vigente
L’impiego dei medicamenti a base di canapa riguarda principalmente i campi d’applicazione e i punti d’intersezione fra tre ambiti giuridici: la legislazione sugli stupefacenti, la legislazione sugli agenti terapeutici e la legislazione sull’assicurazione malattie. È marginalmente interessata, per quanto attiene alla messa in commercio delle sementi e del materiale vegetale destinato alla coltivazione professionale di canapa per uso medico, anche la legislazione agricola.
Legislazione in materia di stupefacenti
In forza del divieto di messa in commercio sancito nell’articolo 8 capoverso 1 lettera d LStup, gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, ossia tra gli altri anche le piante di canapa con una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 per cento11, non possono per principio essere coltivati, importati, fabbricati né messi in commercio, cosa che ne esclude l’utilizzo a scopo medico nel quadro del sistema di autorizzazione e di controllo stabilito dalla legislazione in materia di stupefacenti (cfr. art. 4 segg. LStup).
In base all’articolo 8 capoverso 5 LStup l’UFSP può ciò nondimeno autorizzare a titolo eccezionale la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di stupefacenti vietati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un’applicazione medica limitata qualora non vi ostino convenzioni internazionali. Ciò consente di derogare nel singolo caso alla norma legale (ovvero il sostanziale divieto della canapa giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. d LStup) in modo da evitare casi di rigore involontari e misure manifestamente inappropriate. Non sussiste tuttavia alcun diritto alla concessione di un’autorizzazione eccezionale, sul cui rilascio decide l’UFSP nel quadro del suo legittimo potere discrezionale.12
L’UFSP può dunque rilasciare autorizzazioni eccezionali nel caso in cui stupefacenti con effetti del tipo della canapa servano all’applicazione medica limitata e siano quindi utilizzati come medicamenti. Conformemente all’articolo 28 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 25 maggio 201113 sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup), l’autorizzazione eccezionale per l’applicazione medica limitata è rilasciata al medico curante che prescrive il medicamento a base di canapa in questione, il quale, in base alla stessa ordinanza, può essere consegnato al paziente nel quadro della legislazione sugli agenti terapeutici. Per ottenere il rilascio di un’autorizzazione per l’applicazione medica limitata di stupefacenti vietati occorre inoltre fornire anticipatamente una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione (cfr. art. 28 cpv. 2 lett. d ODStup).
10Cfr. rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio
nazionale del 4 maggio 2006, FF 2006 7879.
11Cfr. allegato 5 OEStup-DFI
12Thomas Fingerhuth, Stephan Schlegel, Oliver Jucker, Commentario alla LStup, 3° ed.,
Zurigo 2016, n. 33 art. 8; Gustav Hug-Beeli, Commentario alla LStup, Basilea 2016, n. 54 art. 8 (in tedesco).