Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 27 pagine

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canapa utilizzati a scopi medici non più tra quelli vietati, bensì tra quelli controllati e commerciabili entro certi limiti. La canapa a fini non medici permarrebbe per contro vietata in ossequio, come finora, agli obblighi di diritto internazionale.

Così facendo, i medicamenti a base di canapa sarebbero sottoposti, come altri stupefacenti utilizzati a scopo medico (ad es. morfina, metadone, cocaina), alle corrispondenti misure di controllo di Swissmedic. Non sarebbe più necessaria neanche un’autorizzazione eccezionale per utilizzarli, ragion per cui in futuro la responsabilità per il trattamento con medicamenti a base di canapa spetterebbe interamente al medico (fatto salvo il suo dovere di diligenza)33.

Infine, i medicamenti a base di canapa prescritti dal medico dovranno essere esonerati dall’imposta sul tabacco. Tra i motivi si adduce il fatto che la sua riscossione comporterebbe un onere sproporzionato alle entrate attese.

3.1.1 Modifiche della legislazione in materia di stupefacenti

La presente revisione della LStup prevede l’abrogazione del divieto legale di commercializzazione per gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa se utilizzati a fini medici, il che significa in particolare che tali stupefacenti non saranno più soggetti a un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP e nemmeno quindi a un esame caso per caso delle domande.

L’abrogazione del divieto di commercializzazione richiede di conseguenza un adeguamento del sistema di controllo previsto dalla legislazione in materia di stupefacenti, in particolare per quanto concerne la coltivazione degli stupefacenti con effetti del tipo della canapa a fini medici. Tale adeguamento avverrà a livello di ordinanza e in modo tale da mantenere adempiute le esigenze della CU 61, il che significa, segnatamente, facendo sì che gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa a scopi medici siano immessi in commercio e controllati alla stessa stregua delle sostanze nell’elenco a dell’allegato 2 dell’OEStup-DFI.

Nel caso dei medicamenti esonerati dall’obbligo di omologazione il controllo dell’applicazione conforme alla legge continuerà ad essere di competenza dei Cantoni. La coltivazione, fabbricazione, preparazione e il commercio di stupefacenti con effetti del tipo della canapa destinati all’applicazione medica saranno invece autorizzati da Swissmedic secondo l’articolo 4 LStup e controllati congiuntamente da Cantoni e Swissmedic, per cui, rispetto allo status quo, il sistema di controllo adeguato comporterà un maggior onere per gli utenti del diritto.

L’impiego di stupefacenti con effetti del tipo della canapa a fini medici va chiaramente distinto dal punto di vista giuridico da quello a scopi non medici. La canapa a fini non medici, per esempio destinata alla ricerca scientifica (a carattere non medico) o alle misure di lotta, continuerà dunque ad essere possibile solo mediante un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP secondo l’articolo 8 capoversi 5 e 8 LStup.

L’abrogazione del diritto di commercializzazione degli stupefacenti con effetti del tipo della canapa a fini medici renderà inoltre inapplicabili le disposizioni concernenti le autorizzazioni eccezionali, incluso l’esame caso per caso delle domande di applicazione medica limitata, il che consentirà sostanzialmente l’esportazione com-

33 Cfr. art. 26 LATer