Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 27 pagine

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Art. 18f In relazione alle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8

Nel quadro del rilascio delle rispettive autorizzazioni e autorizzazioni eccezionali per l’impiego di stupefacenti vietati e controllati secondo gli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5−8 e per verificare il rispetto degli obblighi da esse derivanti, è necessario che Swissmedic e l’UFSP siano autorizzati al trattamento di dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione (cfr. cpv. 1 lett. a e b). Per il rilascio delle autorizzazioni va inoltre valutata l’idoneità dei richiedenti. Se il richiedente è una persona giuridica, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sarà necessario designare una persona responsabile del rispetto delle disposizioni sugli stupefacenti. Quest’ultima dovrà soddisfare i requisiti tecnici richiesti ed esercitare la propria attività professionale in modo indipendente, ragion per cui dovrà essere sottoposta a un esame di idoneità. Al richiedente o alla persona responsabile può essere richiesto un estratto del registro delle esecuzioni o del casellario giudiziale. Per verificare che è stata conclusa la formazione necessaria, devono essere presentati all’autorità competente documenti quali il curriculum vitae e i diplomi. Per verificare il rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione sono trattati anche i dati relativi alle notifiche secondo gli articoli 19, 58 e 60 OCStup (autorizzazione secondo l’art. 4 LStup), articoli 30 e 34 OCStup (autorizzazione di esportazione e di importazione secondo l’art. 5 LStup) e articolo 72 OCStup (autorizzazioni eccezionali secondo l’art. 8 cpv. 5 LStup).

Nel quadro del rilascio delle autorizzazioni eccezionali secondo l’articolo 8 capoverso 5, la domanda deve essere valutata tenendo conto dei dati medici rilevanti sulla storia clinica, sulle diagnosi e sui sintomi, sull’indicazione, sulla terapia e sul dosaggio. Per le domande di proroga di un’autorizzazione sono necessari inoltre i dati relativi ai benefici e agli effetti collaterali del trattamento, alle interazioni con altri medicamenti, ai cambiamenti di una terapia associata ad altri medicamenti e alla durata del trattamento. Infine, per garantire una tracciabilità completa della consegna di stupefacenti a titolo eccezionale, occorre notificare e motivare anche eventuali interruzioni della terapia.

Con l’articolo 18f si intende adeguare la base legale in materia di trattamento dei dati alle attuali prescrizioni del diritto sulla protezione dei dati.

Il Consiglio federale disciplinerà in un’ordinanza i singoli dati da trattare e il relativo periodo di conservazione (cpv. 2).

Art. 20 cpv. 1 lett. c Atti punibili

Precursori e coadiuvanti chimici sono utilizzati anche per la fabbricazione di droghe sintetiche. L’avvio di precursori e coadiuvanti chimici verso un luogo di destinazione non autorizzato, come pure l’uso di falsi bollettini di consegna, sono punibili già oggi. In futuro lo sarà anche il commercio senza apposita autorizzazione, così com’è già il caso per le materie prime simili a stupefacenti e i loro derivati secondo il diritto vigente.

L’adeguamento risulta necessario alla luce delle attività di questo genere (utilizzo e commercio di precursori e coadiuvanti chimici per la fabbricazione di droghe sintetiche) constatate in Svizzera nel recente passato, atti che non hanno potuto essere perseguiti penalmente a causa della mancanza di apposite basi legali.