Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 27 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

merciale di stupefacenti con effetti del tipo della canapa a fini medici nel rispetto delle pertinenti regolamentazioni internazionali.

3.1.2 Possibilità di coltivare la canapa a fini medici in ambito agricolo

La canapa di qualità medicinale può essere potenzialmente prodotta anche in ambito agricolo, mediante coltivazione in pieno campo o in serra. La canapa ai sensi della legislazione in materia di stupefacenti dovrà dunque poter essere coltivata a fini medici in agricoltura e nell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, il che è possibile solo se i coltivatori possono accedere alle sementi e al materiale vegetale necessari. La pertinente legislazione va dunque integrata in modo da consentir, a determinante condizioni, la messa in commercio di tali sementi e materiale vegetale.

3.1.3 Modifiche della legislazione sugli agenti terapeutici

Per raggiungere gli obiettivi della revisione di legge non è necessario modificare la legislazione sugli agenti terapeutici (cfr. punti 1.1.2 e 3.2.3).

3.2 Questioni di natura esecutiva

3.2.1 Ordinanza sul controllo degli stupefacenti

Abrogando il divieto di commercializzazione nella LStup, la canapa destinata a fini medici dovrà essere trasferita dall’elenco d dell’allegato 5 (stupefacenti vietati) all’elenco a (tutte le sostanze sottoposte a misure di controllo) dell’allegato 2 dell’OEStup-DFI. Ciò significa che l’utilizzo di tale tipo di canapa soggiace alle regolari misure di controllo che si applicano agli altri stupefacenti utilizzati a fini medici. Tali misure sono disciplinate nell’OCStup e concernono segnatamente il rilascio di autorizzazioni (requisiti concernenti le domande e i richiedenti), la regolamentazione del commercio internazionale, gli obblighi relativi alle notifiche e alla documentazione, i requisiti concernenti la conservazione e la regolamentazione dell’acquisto e della consegna.

La CU 61, che la Svizzera si è impegnata a rispettare, prevede misure di controllo particolari per la coltivazione della canapa. Tenuto conto di questo, come pure del fatto che nel nostro Paese non sono stati finora mai coltivati piante o funghi dell’elenco a, sottoporre la canapa a fini medici a misure di controllo regolari richiede una specifica regolamentazione della coltivazione, il cui obbligo di autorizzazione si desume dalle esigenze della CU 6134 e comprende i requisiti concreti per l’autorizzazione, i dettagli relativi alla presentazione della domanda, le esigenze poste al responsabile, la portata dell’autorizzazione, oltre ad obblighi di notifica e di documentazione specifici alla coltivazione. Per rispettare le severe prescrizioni della CU 61 viene dunque adottata una procedura di autorizzazione in due fasi – autorizzazione di base e autorizzazione alla singola coltivazione. La responsabilità per le necessarie ispezioni incomberà come finora ai Cantoni.

Secondo la normativa vigente (cfr. art. 72 cpv. 2 OCStup), nel settore del controllo degli stupefacenti, la funzione di agenzia nazionale di controllo della canapa ai sensi dell’articolo 28 CU 61 è assunta dall’UFSP. Finora, in virtù del sistema restrittivo

34 Art. 23 e 28 CU 61