Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 27 pagine
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1. Situazione iniziale
1.1 Regolamentazione dei medicamenti a base di canapa in Svizzera
1.1.1 Evoluzione della legislazione in materia di stupefacenti
La canapa era classificata come stupefacente vietato già nella prima versione della legge del 3 ottobre 19511 sugli stupefacenti (LStup). Da allora gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa sono sottoposti a un divieto totale di commercializzazione. Contrariamente a stupefacenti controllati quali ad esempio la cocaina, il fentanyl, il metadone o la morfina che, a fini medici e scientifici, sono commerciabili entro certi limiti nel quadro del sistema di controllo previsto dalla legislazione in materia di stupefacenti (cfr. art. 4 segg. e 9 segg. LStup; elenco a dell’allegato 2 dell’ordinanza del DFI del 30 maggio 20112 sugli elenchi degli stupefacenti, OE-Stup-DFI), gli stupefacenti vietati sono dunque considerati per principio sostanze non utilizzabili a scopi medici o scientifici.
Nella LStup del 19513, al fine di poter derogare al disciplinamento legislativo nel singolo caso, il legislatore aveva in effetti sancito anche la possibilità di rilasciare autorizzazioni eccezionali per l’impiego di stupefacenti vietati, ma tale possibilità era originariamente limitata alla ricerca scientifica. È solo con la revisione della LStup del 19754 che l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha dunque potuto autorizzare in casi eccezionali anche l’applicazione medica limitata di stupefacenti vietati. Autorizzazioni eccezionali di questo tipo erano tuttavia previste solo per quanto atteneva all’eroina (diacetilmorfina e suoi sali) e ad allucinogeni come il lisergide (LSD). Rimaneva per contro esclusa l’applicazione medica limitata di stupefacenti con effetti del tipo della canapa.
Dopo il fallimento per non entrata in materia del 20015, la revisione parziale (rielaborata) della LStup è stata adottata dal Parlamento nel marzo 20086 ed è entrata in vigore nel 2011. Da allora il legislatore riconosce l’utilità medica della canapa7, senza però averne abolito il divieto legale di commercializzazione. In altre parole, nel 2008 il legislatore ha rivisto il giudizio secondo cui la canapa non aveva «alcun valore medicinale» e «nessuna importanza per la medicina»8, ma continua esplicitamente a escludere la canapa dalla messa in commercio limitata per uso medico all’interno del sistema di controllo e autorizzazione previsto a tale effetto (cfr. art. 4 cpv. 1 e 8 cpv. 1 lett. d LStup)9, adducendo quali motivi i dubbi circa la sua utilità
1 RS 812.121
2 RS 812.121.11
3 FF 1951 I 829
4 RU 1975 1220; FF 1973 I 1106
5 FF 2001 3411 segg.
6 FF 2006 7879
7 Iniziativa parlamentare. Revisione parziale della legge sugli stupefacenti. Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 4 maggio 2006, n. 2.2, pag. 7892, n. 2.3.5, pag. 7895 e 7912 seg. (FF 2006 7879)
8 Cfr. messaggio del 9 maggio 1973 concernente una modificazione della legge federale sugli stupefacenti, FF 1973 I 1106, pag. 1112 seg.; riveduto nel rapporto della CSSS-N del 4.5.2006, FF 2006 7879, n. 3.1.10.2 pag. 7912
9 Canapa per i malati gravi. Sintesi del rapporto del Consiglio federale del 4 luglio 2018 in adempimento della mozione Kessler 14.4164, 11.12.2014, pag. 6 (cfr. curia vista: [https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curiavista/geschaeft?AffairId=20144164])