Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine

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de a un furto semplice, non esplica alcun effetto deterrente su una rete di passatori professionisti e privi di scrupoli.

A questo riguardo occorre specificare che passatori professionisti e privi di scrupoli soddisfano certamente e usualmente i requisiti della forma qualificata del traffico di migranti. Agiscono, infatti, perlopiù nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento (cpv. 3 lett. a) oppure per un’associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti (cpv. 3 lett. b); in determinati casi addirittura nel quadro di organizzazioni criminali (art. 260terCP). Alla luce di queste considerazioni – e anche effettuando un raffronto con le altre disposizioni penali accessorie della LStrI – non appare opportuno inasprire le pene previste dal diritto vigente per la fattispecie di base (cpv. 1). Non s’impone neppure un adeguamento materiale della forma privilegiata (cpv. 2). Questo motivo di riduzione della pena è stato reintrodotto nel 2008 con la creazione della LStrI (allora LStr), conseguentemente alla sua revoca nel quadro della LDDS, il 1° gennaio 2007, quale conseguenza della nuova parte generale del CP.28 In casi di lieve entità l’autorità penale deve conservare la possibilità di pronunciare la sola multa. Tuttavia, già nel messaggio concernente l’armonizzazione delle pene e l’adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni29, il Consiglio federale ha proposto di abrogare questo capoverso perché i casi di lieve entità sono sufficientemente tenuti in considerazione anche senza questa normativa.30 Il giudice può infatti irrogare una pena pecuniaria esigua (al minimo tre aliquote giornaliere; art. 34 cpv. 1 CP) oppure si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione (art. 52 CP).

Secondo il Consiglio federale, il traffico di esseri umani a scopo di lucro deve essere contrastato con decisione. Conformemente al suo parere del 2 dicembre 2016 in merito all’interpellanza 16.3807 «Punire i passatori e i trafficanti di esseri umani che agiscono a scopo di lucro», il Consiglio federale ha valutato l’opportunità di inasprire l’entità della pena di cui all’articolo 116, in particolare per quanto riguarda la fattispecie qualificata.

Vi ha rinunciato per i motivi seguenti:

effettivamente la Germania, l’Austria e il Liechtenstein prevedono, per il traffico qualificato di esseri umani, una pena detentiva massima di 10 anni. Tuttavia l’articolo 116 LStrI punisce azioni considerate alla stregua di un’incitazione secondo l’articolo 115 LStrI (pena detentiva sino a un anno o pena pecuniaria). Nel quadro della pena specifica prevista dall’articolo 116, il reato d’incitazione è punito già tuttora in maniera molto più severa della norma. In linea di principio, chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata rispetto all’autore principale del crimine o del delitto (art. 25 CP).

Inoltre, l’articolo 116 tutela interessi dello Stato a prevenire le entrate illegali, non gli interessi delle vittime del traffico di esseri umani. A tutela di queste persone si applicano pertinenti disposizioni del CP che puniscono, ad esempio, l’omicidio intenzionale, le lesioni personali, l’esposizione a pericolo della vita altrui e il sequestro di persona. Se il reato è commesso nel quadro di un’organizzazione criminale, è inoltre possibile pronunciare una pena supplementare in virtù dell’articolo 260terCP. In combinato disposto con l’articolo 116 capoverso 3 LStrI, in questi casi la pena massima è la pena detentiva di 7,5 anni. Una pena detentiva di dieci anni quale viene applicata in altri Stati sarebbe sproporzionata rispetto all’interesse della Svizzera a contrastare gli abusi delle disposizioni in materia di entrata e di soggiorno. Va inoltre rilevato che oggigiorno la cornice edittale delle pene non è affatto esaurita, il che equivale a dire che la cornice edittale vigente è sufficiente.

28 RU 2006 3535 seg.

29 FF 2018 2420

30 Si veda al n. 3 ad art. 116 LStrI