Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

cui il Consiglio federale può prevedere degli emolumenti per la verifica di frontiera ma anche per tutti gli altri tipi di controllo di confine.

Armonizzazione redazionale della terminologia del codice frontiere Schengen e del diritto nazionale

Il CFS, vincolante per la Svizzera, e la LStrI non sempre impiegano termini identici. Conformemente al CFS, la nozione di controllo di frontiera comprende non soltanto le verifiche sulle persone ai valichi di frontiera e la sorveglianza della frontiera tra tali valichi, ma anche l’analisi dei rischi per la sicurezza interna e l’analisi delle minacce che possono pregiudicare la sicurezza delle frontiere esterne. In altre disposizioni del CFS, nello specifico nelle rubriche degli articoli 7–9, il processo operativo cui sono sottoposte le persone all’attraversamento della frontiera esterna Schengen è denominato «verifica di frontiera».

Tuttavia la nozione di «controllo di frontiera» viene utilizzata anche in relazione al ripristino dei controlli alla frontiera interna della Svizzera conformemente al codice frontiere Schengen.33

La LStrI e le sue disposizioni esecutive parlano oggi esclusivamente di «controllo al/di confine» e di «controllo delle persone». La LStrI non impiega la nozione di «verifica di frontiera» utilizzata dal codice frontiere Schengen. Ricorre invece la nozione di «passaggio del confine», sebbene non si riferisca sempre alla sola frontiera esterna.34 Quando sono utilizzate le nozioni di «controllo al/di confine», risp. «controllo delle persone», la distinzione operata dal CFS non è ripresa in maniera riconoscibile. Semmai, nel diritto nazionale le due espressioni sono utilizzate perlopiù quali sinonimi: ciò è visibile in maniera esemplificativa laddove la rubrica indica un termine mentre nella disposizione ne è impiegato un altro, oppure laddove in un capoverso sono impiegati entrambi i termini senza differenziazione visibile.35

Nell’ottica delle definizioni del CFS, l’avamprogetto in consultazione propone pertanto di impiegare sistematicamente la nozione di «verifica di frontiera» laddove il diritto vigente parla di «controllo delle persone» o di «controllo al/di confine» con riferimento alla frontiera esterna Schengen. Queste nozioni vanno adeguate anche a livello di ordinanza (p.es. art. 31 OEV).

Ove si tratti di controlli ai sensi del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (art. 25 segg. CFS), nella LStrI occorre parlare d’ora in poi di «controlli alle frontiere interne Schengen della Svizzera secondo il codice frontiere Schengen».

La nozione di «frontiera» è ormai utilizzata quale iperonimo per designare le «frontiere esterne Schengen della Svizzera» e le «frontiere interne Schengen della Svizzera secondo il codice frontiere Schengen».

Questi adeguamenti redazionali riguardano anche le seguenti disposizioni della LStrI:

 art. 9

 art. 65

 art. 95

 art. 95a

 art. 100a

 art. 102b

33 Art. 25 segg. CFS

34 All’art. 5 cpv. 1 lett. a LStrI «passaggio del confine» significa l’entrata in Svizzera in provenienza sia da uno Stato Schengen sia (per via aerea) da uno Stato terzo.

35 Cfr. art. 7, 9 LStrI e 36 cpv. 1 OEV; 104a cpv. 3 LStrI