Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

bensì soltanto controlli delle persone. Per la consultazione online nel quadro dei controlli delle persone esulanti dalle verifiche di frontiera è determinante l’articolo 103c capoverso 2 lettera c, pertanto alla lettera a l’espressione «e sul territorio svizzero» può essere stralciata.

La terminologia è inoltre adeguata a quella del codice frontiere Schengen (vedi anche art. 7 cpv. 2).

Art. 109a cpv. 2 lett. c

Eccettuate le frontiere esterne Schengen presso gli aeroporti, sul territorio svizzero non vengono svolte verifiche di frontiera bensì soltanto controlli delle persone (cfr anche art. 103c cpv. 2 lett. a). Per la consultazione online nel quadro dei controlli delle persone esulanti dalle verifiche di frontiera è determinante l’articolo 109a capoverso 2 lettera d, pertanto alla lettera c l’espressione «e sul territorio svizzero» può essere stralciata.

La terminologia è inoltre adeguata a quella del codice frontiere Schengen (vedi anche art. 7 cpv. 2).

Art. 116

Rubrica

Nella rubrica è ora menzionato il termine di «traffico di migranti». Si tratta di una nozione comune che tuttavia, analogamente alla definizione data dal protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (cfr. n. 1.2.3.1), copre unicamente l’aspetto transfrontaliero. Di questo occorre tenere conto nella formulazione della rubrica, che recita pertanto «Traffico di migranti e altre forme d’incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali nonché incitazione all’esercizio di un’attività lucrativa senza autorizzazione». Introducendo nella rubrica il termine di «traffico di migranti» ci si propone, in particolare, di accrescere la visibilità di questa disposizione e di porre un segnale forte ai sensi di una prevenzione generale. La rubrica menziona ora, analogicamente alla rubrica dell’articolo 115, anche l’incitazione all’esercizio di un’attività lucrativa senza autorizzazione (cpv. 1 lett. b).

Art. 122d

Cpv. 1

Conformemente all’avamprogetto in consultazione, il gerente di un aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen è tenuto a garantire i processi gestionali necessari in vista dello svolgimento ordinato delle verifiche di frontiera, ad adottare le misure edilizie del caso nonché a mettere gratuitamente a disposizione i locali necessari (art. 95a cpv. 1). Se ritiene che il gerente non ossequi o non ossequi in misura sufficiente questi obblighi, la SEM può, per decisione, ordinargli di farlo (art. 95a cpv. 4 AP-LStrI). Nella sua decisione la SEM definisce un termine entro il quale il gerente dell’aerodromo deve colmare le lacune. Per il caso in cui il gerente non si conformi alle esigenze formulate nella decisione, nella medesima decisione la SEM può prevedere una pena contrattuale massima di 50 000 franchi al giorno (18,25 mio di franchi all’anno). In questo modo ci si propone di indurre il gerente dell’aerodromo a conformarsi agli ordini. Siccome né le autorità né terzi hanno la possibilità di adempiere quanto richiesto dal gerente dell’aerodromo, non possono essere applicate misure sostitutive. In questo caso, inoltre, l’eventuale revoca della qualifica quale frontiera esterna Schengen sarebbe una misura sproporzionata. La comminazione di una pena contrattuale rappresenta pertanto lo strumento adeguato e necessario per ottenere che il gerente dell’aerodromo si conformi agli ordini delle autorità. L’interesse pubblico a una verifica di frontiera efficace ed efficiente giustifica questo modo di procedere.