Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine
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(art. 7 cpv. 2 LStrI, art. 31 cpv. 1 OEV). Sono fatti salvi gli accordi che prevedono verifiche a cura dell’AFD (cpv. 2).
Cpv. 1bis
Per maggior chiarezza, i controlli alle frontiere interne Schengen della Svizzera conformemente al CFS sono disciplinati a livello di legge. Già secondo il diritto vigente, in caso di ripristino dei controlli alle frontiere interne Schengen della Svizzera conformemente al CFS, l’esecuzione di questi controlli incombe all’AFD, d’intesa con i Cantoni di confine (art. 30 cpv. 3 OEV). Questa competenza s’impone per motivi pratici giacché in caso di ripristino immediato dei controlli alla frontiera interna Schengen della Svizzera l’AFD, in virtù del suo compito permanente di controllare le merci sotto il profilo del diritto doganale, dispone già del pertinente dispositivo di controllo ed è pertanto immediatamente operativa. Alcuni Cantoni di frontiera non dispongono peraltro di mezzi sufficienti per garantire un’attività di controllo immediata.
Cpv. 2
Secondo il capoverso 2 vigente, d’intesa con i Cantoni di confine, il Consiglio federale disciplina il controllo delle persone da parte della Confederazione nell’area di confine. Originariamente questo controllo sulle persone compete ai Cantoni e, in virtù della legge sulle dogane (art. 96 seg.), all’AFD. Siccome la delimitazione dell’adempimento dei compiti risulta già dalla legge sulle dogane (art. 96 LD per i compiti di sicurezza dell’AFD nell’area di confine; art. 97 LD per l’assunzione di compiti di polizia cantonale da parte dell’AFD), è proposto di stralciare il capoverso 2.
Art. 65
Rubrica
La terminologia è adeguata a quella del CFS (si veda anche l’art. 7 cpv. 2). Ciò non comporta modifiche materiali.
Impiego della nozione di «aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen» an-
ziché «aeroporto»
La normativa Schengen37 distingue unicamente tra due categorie di frontiere aeree esterne, ossia gli «aeroporti internazionali» (ted. «Internationale Flughäfen», franc. «aéroports internationaux») e gli «aerodromi» (ted. «Landeplätze», franc. «aérodromes»). La prassi odierna in Svizzera, dal canto suo, suddivide le frontiere aeree esterne in quattro sottocategorie (A, B, C, D), in conformità alla prassi doganale. Sotto il profilo del diritto in materia di stranieri questa suddivisione non reca nessun valore aggiunto ed è pertanto abbandonata. La distinzione tra aeroporti internazionali e aerodromi si fonda in particolare sulle dimensioni, sul numero di voli e sulla regolarità dei collegamenti internazionali (in particolare voli di linea e charter). Si manifesta pertanto, ad esempio, nel fatto che gli aeroporti internazionali devono garantire la separazione fisica completa dei passeggeri cosiddetti «Schengen» e «non Schengen», con i necessari provvedimenti edilizi che ciò comporta, mentre presso gli aerodromi è sufficiente assicurare la separazione tra queste due tipologie di passeggeri sulla base di meri provvedimenti organizzativi. Inoltre presso gli aerodromi non è necessaria la presenza costante delle autorità competenti per la verifica frontiera, purché sia garantito che le stesse possano trovarsi tempestivamente sul posto in caso di bisogno.
Gli aeroporti internazionali e gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen sono denominati «aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen». Gli aerodromi che
37 Allegato VI, n. 2 CFS