Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine

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Cpv. 2

L’obbligo di pagamento decade dal momento in cui, secondo la valutazione della SEM, il gerente dell’aerodromo in questione si conforma agli ordini dell’autorità. La SEM comunica il decadere dell’ordine tramite decisione (art. 5 cpv. 1 PA) al gerente dell’aerodromo.

Cpv. 3

Nel comminare la pena contrattuale è tenuto conto della forza economica dell’aerodromo. La pena contrattuale è dunque fissata a un livello proporzionato e i gestori di aerodromi di forza economica equivalente sono trattati allo stesso modo.

3.2 Disposizioni della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo

Nella LStrI la nozione di «aeroporto» è sostituita mediante «aerodromo». Nella LAsi questa nozione ricorre ventidue volte (eccettuate le disposizioni transitorie).

Nella LAsi si rinuncia tuttavia alla sostituzione giacché sarebbe carica di conseguenze a livello pratico (p.es. modifica della nozione conosciuta di «procedura all’aeroporto» in «procedura all’aerodromo»). Siccome, diversamente dalla LStrI, nella LAsi la nozione di «aeroporto» si riferisce esclusivamente alla delimitazione geografica di una zona (nella quale è gestito un aeroporto), la rinuncia appare giustificata. Inoltre le procedure d’asilo sono svolte esclusivamente presso gli «aeroporti internazionali» della Svizzera, il che giustifica parimenti la rinuncia alla sostituzione nella LAsi.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione

Il progetto non ha ripercussioni sul personale della Confederazione.

A lungo termine la possibilità di partecipare ai costi gestionali dei centri cantonali di partenza genererà costi supplementari per la Confederazione. È difficile stimare l’entità di questi costi supplementari. Per il momento, a parte il centro di partenza situato in Ticino, non si prospetta l’apertura di ulteriori centri di partenza in altri Cantoni di confine. Nel 2017, in base a un accordo di prestazione, la Confederazione (DFGP e AFD) aveva partecipato ai costi gestionali del centro di partenza di Rancate con un importo complessivo di 900 000 franchi (cfr.

n. 2.1.3). Quell’anno il centro di partenza aveva accolto 5926 persone. Il contributo federale per il 2018 e per l’anno in corso corrisponde all’importo minimo di 240 000 franchi fissato contrattualmente. Alla fine del 2019 la Confederazione porrà fine a questo contributo finanziario.

La futura partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi gestionali di un centro di partenza dipenderà da diversi fattori, in particolare dall’insorgere di una situazione di emergenza a ridosso della frontiera. Inoltre, la disposizione che prevede questa partecipazione è una «disposizione potestativa». Questo significa che la Confederazione potrà astenersi dal partecipare ai costi gestionali ove, pur essendo soddisfatti i prerequisiti necessari, sia in grado di offrire al Cantone in questione un altro tipo di sostegno, per esempio grazie a un intervento rafforzato dell’AFD. L’entità massima della somma forfettaria specifica con cui la Confederazione potrà partecipare ai costi gestionali, da definire a livello esecutivo, sarà inferiore all’importo forfettario per la carcerazione previsto dall’articolo 15 OEAE (cfr. commenti ad art. 82 cpv. 2 LStrI).