Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine
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alla previa approvazione dell’autorità competente per la verifica di frontiera.7 Infine, occorre creare una base legale che autorizzi il Consiglio federale a definire i requisiti per quanto riguarda i processi gestionali e le necessarie strutture degli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen. Occorre altresì stabilire chiaramente la competenza del Consiglio federale di disciplinare l’esecuzione delle verifiche di frontiera; il diritto vigente non prevede, infatti, una base legale esplicita in tal senso.
1.1.2 Modifiche redazionali
È emerso che alcune espressioni inerenti il settore delle verifiche di frontiera non vengono impiegate in modo uniforme oppure, nel quadro della legislazione sugli stranieri, vengono definite in modi diversi. Per ovviare a questo inconveniente la terminologia della LStrI è adeguata per quanto possibile a quella del CFS. Questi adeguamenti redazionali non comportano modifiche materiali.
1.1.3 Modifica della disposizione penale accessoria contro il traffico di migranti
Il Consiglio federale – e, quindi, anche la strategia di gestione integrata delle frontiere – attribuisce grande importanza alla lotta al traffico di migranti.8 In linguaggio corrente per traffico di migranti s’intende l’aiuto al trasferimento di una persona oltre confine, perlopiù dietro pagamento. Finora questo termine comune non è utilizzato nel diritto in materia di stranieri, il quale per definire queste fattispecie penali accessorie parla di «facilitare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali oppure di procurare un’attività lucrativa senza il permesso necessario» (art. 116 LStrI). Finora la LStrI non utilizza il termine di «traffico di migranti», forse perché le fattispecie descritte dall’articolo 116 sono intese in senso ampio e sono chiaramente distinte tra loro per quanto riguarda la qualificazione (e quindi la commisurazione della pena).
Interventi parlamentari e ambienti specialistici chiedono un adeguamento e un inasprimento della disposizione penale riguardante la lotta al traffico di migranti. Nello specifico, sul tema si esprimono gli interventi parlamentari seguenti:
P 15.3215 Potenziare la lotta al traffico di migranti
(N 8.5.2015, Hefti Thomas)
I 15.3906 Perché non sgominiamo i passatori?
(N 4.12.15, Stolz Daniel)
P 16.3616 Intensificare la lotta contro la criminalità dei passatori
(N 24.8.16, Béglé Claude)
I 16.3807 Punire i passatori e i trafficanti di esseri umani che agiscono a scopo di lucro (N 2.12.16, Feri Yvonne)
Domanda 16.5358 Lotta alle reti di passatori. L’arsenale legislativo è adeguato? (N 14.9.16, Addor Jean-Luc)
I Parl. 16.477 Rafforzare la lotta contro le reti di passatori
(N 30.916, Addor Jean-Luc)
P 17.3790 Creazione di una disposizione penale contro i passatori
(N 15.11.17, Jauslin Matthias Samuel)
I 18.4188 Articolo 116 della legge sugli stranieri e reati di solidarietà
7 Il Consiglio federale deve altresì definire a livello di ordinanza le categorie degli aeroporti che costituiscono frontiera esterna nonché i criteri per la dichiarazione di ulteriori aerodromi quali frontiere esterne della Svizzera. Deve inoltre disciplinare i presupposti richiesti affinché anche un aerodromo che non sia stato dichiarato frontiera esterna possa costituire in via eccezionale un valico di frontiera esterno (per voli diretti da e verso aerodromi esterni allo spazio Schengen).
8 A questo proposito si veda nello specifico a pag. 51 del Piano d’azione.