Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine
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I Parl. 18.461 Articolo 116 LStr. Basta con il reato di solidarietà
Il postulato 16.3616 «Intensificare la lotta contro la criminalità dei passatori» ha incaricato il Consiglio federale di valutare come intensificare la lotta contro l’attività dei passatori.9 Il Consiglio federale è stato inoltre incaricato di inasprire chiaramente la commisurazione della pena di cui all’articolo 116 LStrI – pena che corrisponde a quella comminata per un furto semplice (interpellanza 16.3807). Altri interventi chiedono invece di decriminalizzare le persone che facilitano l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero oppure gli procurano un’attività lucrativa senza il permesso necessario, se l’atto è disinteressato e se queste persone non ne traggono alcun profitto personale (I Parl. 18.461 «Articolo 116 LStr. Basta con il reato di solidarietà»). Il 30 settembre 2016 è stata presentata un’iniziativa parlamentare che vuole sottoporre alla giurisdizione federale il perseguimento dei reati di cui all’articolo 116 capoverso 3 lettera b LStrI (commessi da un’associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti).10 Un altro postulato (17.3790) ha chiesto la creazione di una norma penale specifica per combattere il traffico di migranti, in modo da rendere più vincolante il perseguimento da parte delle competenti autorità.
Nelle sue risposte all’interpellanza Feri 16.3807 «Punire i passatori e i trafficanti di esseri umani che agiscono a scopo di lucro» e al postulato Jauslin 17.3790 «Creazione di una disposizione penale contro i passatori», il Consiglio federale ha annunciato la sua intenzione di vagliare, in particolare, un inasprimento della comminatoria di pena.
1.1.4 Aiuto finanziario della Confederazione ai centri di partenza cantonali alla frontiera e base legale per il fermo di stranieri nei centri di partenza
La mozione Abate 17.385711 incarica il Consiglio federale di creare una base legale che consenta alla Confederazione di sostenere finanziariamente i Cantoni di confine che gestiscono degli alloggi temporanei (centri cantonali di partenza) destinati agli stranieri che possono essere consegnati alle autorità di uno Stato limitrofo in virtù di un accordo di riammissione (cfr. art. 82 cpv. 3 AP-LStrI).
L’attuazione della mozione richiede anche la creazione di una base legale per il fermo di stranieri in un siffatto centro cantonale di partenza (art. 73 cpv. 1 lett. c AP-LStrI).
9 Il Consiglio federale ha risposto a questo postulato con il rapporto del 20 giugno 2018 «Kriminelle Schlepper verstärkt bekämpfen; Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 16.3616 Béglé vom 17.06.2016» (Intensificare la lotta alla criminalità dei passatori. Rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato 16.3616 Béglé del 17.06.2016, in tedesco e francese, consultabile all’indirizzo: https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2016/20163616/Bericht%20BR%20D.pdf).
10 16.477 Iv. Pa. «Rafforzare la lotta contro le reti di passatori». Il Consiglio nazionale ha dato seguito all’Iv. Pa. il
13 marzo 2018, mentre il Consiglio degli Stati l’ha rigettata il 26 settembre 2018.
11 17.3857 Mo. Abate. Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera