Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine

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In assenza di motivi che giustifichino un inasprimento della pena per la fattispecie qualificata (art. 116 cpv. 3 LStrI) occorre peraltro rinunciare a inasprire la pena anche per la fattispecie di base (art. 116 LStrI).

1.2.3.5 Subordinazione del traffico di migranti alla giurisdizione federale

L’esame di una competenza federale facoltativa di eseguire azioni penali nell’ambito del traffico di migranti qualificato (anche se non sono soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 260terCP) è stato sospeso giacché ritenuto inopportuno alla luce dei lavori legislativi in atto nel settore del diritto penale materiale allo scopo di contrastare la criminalità organizzata. Se il traffico di migranti è perpetrato da un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260terCP, il diritto vigente prevede già la possibilità di sottoporre casi specifici alla giurisdizione federale. Secondo l’articolo 24 capoverso 1 CPP, l’articolo 260tersottostà alla giurisdizione federale a condizione che i reati siano stati commessi prevalentemente all’estero (lett. a) oppure siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (lett. b).

Il 30 settembre 2016 è stata depositata l’iniziativa parlamentare 16.477 «Rafforzare la lotta contro le reti di passatori». Chiedeva che il traffico di migranti fosse sottoposto alla giurisdizione federale. A tal fine proponeva di completare l’articolo 23 capoverso 1 CPP con una lettera m in modo che i reati di cui all’articolo 116 capoverso 3 lettera b LStrI (forma qualificata, reati commessi per un’associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti) fossero sottoposti alla giurisdizione federale. Nel quadro delle sue deliberazioni del novembre 2017 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio federale incaricata dell’esame preliminare, per poco, non vi ha dato seguito. Il 13 marzo 2018 il Consiglio nazionale vi ha dato seguito con 104 voti contro 83. Il 26 settembre 2018 il Consiglio degli Stati ha seguito la propria commissione decidendo di non dare seguito all’iniziativa parlamentare. Manifestamente la volontà del legislatore è, pertanto, di non sottoporre il traffico di migranti alla giurisdizione federale.

1.2.3.6 Riformulazione della rubrica

Da più parti è avanzata la richiesta di inserire la disposizione penale nel diritto penale fondamentale anziché nel diritto penale accessorio allo scopo di sostenere il perseguimento penale nell’ambito del traffico di migranti (si veda il n. 1.2.3.3). Sebbene una codifica nell’ambito del diritto penale accessorio non sia pregiudizievole a un perseguimento penale, è tuttavia evidente che il comportamento delittuoso usualmente inteso con la nozione di «traffico di migranti» è difficilmente riscontrabile nella LStrI. Contrariamente alla tratta di esseri umani (art. 182 CP), l’articolo 116 LStrI non utilizza la nozione conosciuta di «traffico di migranti» né nel testo della disposizione né nella rubrica. Tuttavia, non tutte le fattispecie contemplate dall’articolo 116 LStrI vengono abitualmente correlate alla nozione di «traffico di migranti». Nello specifico, il fatto di procurare un’attività lucrativa a uno straniero sprovvisto del permesso necessario (cpv. 1 lett. b) si differenzia chiaramente dall’aiutare uno straniero ad attraversare illegalmente la frontiera nazionale. È tuttavia opportuno integrare nella rubrica anche la nozione di «traffico di migranti».

1.3 Programma di legislatura

Il disegno non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015-2019, né nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura