Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine

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1.2 Soluzione proposta

1.2.1 Definizione dei requisiti nei riguardi degli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen, messa a disposizione dell’infrastruttura per la verifica di frontiera e obbligo di approvazione delle misure edilizie, dei cambiamenti di destinazione e dell’adeguamento di processi gestionali

Una verifica di frontiera efficace presuppone l’esistenza sul posto di infrastrutture e processi gestionali adeguati. Pertanto l’autorità competente per la verifica di frontiera non può, da sola, farsene garante. Deve poter contare sul fatto che i gerenti dell’aerodromo mettano a sua disposizione la necessaria infrastruttura e, nel definire i propri processi gestionali come anche nell’allestire le infrastrutture, tengano conto delle esigenze dettate dalla verifica di frontiera. Per garantire questi presupposti occorre definire determinati requisiti minimi che devono essere soddisfatti per poter dichiarare e gestire un aerodromo quale aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen. Finora nessuna base legale definisce più da vicino questi requisiti minimi, sebbene, almeno in parte, si desumano indirettamente dalla normativa vigente. Per motivi di trasparenza, certezza del diritto e applicabilità nei riguardi dei gerenti di aerodromi occorre dunque disciplinarli espressamente. L’articolo 95a AP-LStrI ne definisce i principi, mentre le disposizioni di dettaglio saranno definite dal Consiglio federale a livello di ordinanza.

Il diritto sugli stranieri vigente non prevede una disposizione analoga alla normativa del diritto sulle dogane, in virtù del quale a determinate condizioni terzi devono mettere gratuitamente a disposizione della Confederazione i necessari impianti e locali e assumere i costi d’esercizio a carico dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD)12. Non vi è nessun motivo oggettivo che giustifichi un trattamento più favorevole delle autorità doganali rispetto alle autorità competenti per la verifica di frontiera nei rapporti con i gerenti degli aerodromi: entrambe esercitano, infatti, funzioni sovrane. Va rilevato che la verifica di frontiera costituisce un prerequisito imprescindibile per l’usufrutto degli aerodromi e genera quindi un utile economico indiretto. È pertanto giustificato esigere che i gerenti degli aerodromi mettano a disposizione l’infrastruttura necessaria per la verifica di frontiera. In definitiva, i costi afferenti potranno continuare anche in futuro – com’è il caso tuttora – a essere trasferiti sui passeggeri a titolo di costi infrastrutturali generali.

Conformemente al diritto doganale, nell’allestimento e nella ristrutturazione di aerodromi doganali occorre tener conto delle esigenze del controllo doganale, pertanto i progetti che riguardano la procedura d’imposizione doganale e il confine doganale, devono essere sottoposti preliminarmente per approvazione all’AFD.13 Non esistendo una disposizione analoga a favore delle autorità competenti per la verifica di frontiera, occorre crearne una. Una verifica di frontiera ordinata presuppone che siano soddisfatti i necessari prerequisiti operativi e infrastrutturali. La LStrI dev’essere pertanto integrata con una disposizione analoga all’articolo 139 dell’ordinanza del 1° novembre 200614 sulle dogane (OD). In virtù di questa nuova disposizione, le misure edilizie (costruzione o ristrutturazione) o i cambiamenti di destinazione e altri cambiamenti che tangono la procedura di verifica di frontiera devono tenere conto delle esigenze della stessa (p. es. processi gestionali o piani di chiusura). I pertinenti progetti devono essere previamente sottoposti per approvazione all’autorità competente per la verifica di frontiera. Se il gerente di un aerodromo non si conforma a queste esigenze, gli

12 Art. 5 cpv. 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0)

13 Art. 4 cpv. 2 LD

14 RS 631.01