Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine
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questi alloggi sarà richiesta unicamente ove la misura risulti proporzionata. Questo tipo di alloggio dev’essere operativo in maniera ininterrotta. L’obbligo di gestire un siffatto alloggio è già sancito dall’articolo 22 capoverso 3 LAsi. Deve tuttavia essere menzionato espressamente anche nel quadro dei prerequisiti per la concessione dello statuto di aeroporto internazionale, codificati nel diritto in materia di stranieri.
Cpv. 3
Questa disposizione garantisce che sia tenuto debito conto sia delle esigenze delle autorità competenti per la verifica di frontiera sia della classificazione quale aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen. Gli adeguamenti dei processi gestionali, le misure edilizie e i cambiamenti di destinazione che tangono la procedura di verifica di frontiera negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen devono essere previamente sottoposti per approvazione all’autorità competente per le verifiche di frontiera. Si tratta di una disposizione analoga al diritto doganale, il quale in questi casi richiede l’autorizzazione dell’autorità doganale (art. 139 dell’ordinanza sulle dogane, OD). È fatta salva la procedura di approvazione dei piani secondo la legislazione sulla navigazione aerea.
Ordine ai gerenti di aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen di adotta-
re le misure necessarie
Cpv. 4
Se le autorità considerano che il gerente di un aerodromo non ossequia o non ossequia in misura sufficiente gli obblighi di cui ai capoversi 1-3, per garantire lo svolgimento ordinato dei controlli alla frontiera la SEM deve poter erogare una decisione con cui ordina al gerente dell’aerodromo di adottare i necessari adeguamenti dei propri processi gestionali o di adottare le misure edilizie del caso oppure, sempre per decisione, deve poter stabilire l’entità dei locali che il gerente dell’aerodromo deve mettere a disposizione gratuitamente (cpv. 1); infine deve poter esigere che siano ossequiati gli obblighi di cui al capoverso 2. In una decisione impugnabile fissa il termine entro il quale le lacune costatate dovranno essere colmate e commina possibili conseguenze in caso di inadempimento (art. 122d AP-LStrI). In questo contesto la SEM agisce, in linea di principio, su richiesta dell’autorità competente per la verifica di frontiera, alla sola eccezione della lettera c del capoverso 2, che la SEM attua autonomamente.
Cpv. 5
Delega al Consiglio federale
Occorre una norma di delega che consenta al Consiglio federale di definire più da vicino gli obblighi di cui ai capoversi 1–3.
Art. 100a, 102b, 103 (soltanto nella versione tedesca), 103b (soltanto nella versione tede-
sca), 103g, 104, 104a, 104c, 108e, 109a e 111c
La terminologia è adeguata a quella del codice frontiere Schengen (si veda l’art. 7 cpv. 2). Ciò non comporta modifiche materiali.
Titolo prima dell’art. 103
Nel titolo della sezione 2, che precede l’articolo 103, «aeroporti» è sostituito con «aerodromi» in conformità al codice frontiere Schengen. Ciò non comporta adeguamenti materiali.
Art. 103c cpv. 2 lett. a
Questa disposizione è stata introdotta nel quadro di uno sviluppo dell’acquis di Schengen (recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi/uscite [Entry/Exit System EES]; 18.087) e viene ora leggermente migliorata. Eccettuate le frontiere esterne Schengen presso gli aeroporti, sul territorio svizzero non vengono svolte verifiche di frontiera