Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine
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samente tenuti a gestire una zona di transito internazionale (art. 95a cpv. 3 lett. abis AP-LStrI). I dettagli saranno codificati a livello di ordinanza.
Adeguando alcune espressioni contenute nella LStrI alla terminologia del CFS sotto il profilo redazionale ci si propone di evitare malintesi e di semplificare l’attuazione del diritto. Questi adeguamenti non comportano modifiche materiali.
2.1.2 Disposizione penale riguardante il traffico di migranti (art. 116 LStrI)
Per accrescere la visibilità, la nozione di «traffico di migranti» figura nella rubrica dell’articolo 116 LStrI (si veda il n. 1.2.3.6). Inoltre tutte le varianti delle fattispecie sono integrate nella rubrica.
Per i motivi illustrati al numero 1.2.3.4 è proposto di astenersi dal prevedere pene più severe nell’articolo 116 LStrI. Occorre peraltro stralciare i «casi di lieve entità» (art. 116 cpv. 2 LStrI), come proposto dal Consiglio federale già nel messaggio del 25 aprile 201832 concernente l’armonizzazione delle pene e l’adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Infatti, i casi di lieve entità sono sufficientemente tenuti in considerazione anche senza questa normativa. Il giudice può pronunciare una pena pecuniaria di lieve entità (almeno tre aliquote giornaliere, art. 34 cpv. 1 CP) o prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione (art. 52 CP).
2.1.3 Mozione Abate
All’origine della mozione Abate «Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera» (17.3857) accolta dal Consiglio federale (si veda il n. 1.1.4), vi è il forte aumento della migrazione irregolare osservato alla frontiera sud della Svizzera nel 2016 e nel 2017. La situazione di quegli anni ha indotto il Cantone Ticino ad aprire un centro di partenza a Rancate. In questo alloggio vengono sistemati gli stranieri fermati e allontanati senza formalità alla frontiera sud del Paese che non presentano una domanda d’asilo in Svizzera. Di norma queste persone vengono riconsegnate l’indomani stesso alle autorità di frontiera italiane. A fronte di questa situazione eccezionale, l’AFD e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) si sono detti disposti, su richiesta del Cantone Ticino, a partecipare temporaneamente ai costi gestionali nel quadro di accordi di prestazione di durata determinata. In previsione delle situazioni straordinarie che si presenteranno in futuro, l’avamprogetto di legge propone ora una base legale chiara per una partecipazione finanziaria di durata determinata della Confederazione tesa a sgravare i Cantoni di confine.
Un centro cantonale di partenza garantisce il rinvio celere, in virtù di accordi bilaterali di riammissione, degli stranieri allontanati senza formalità alla frontiera. Attualmente il Cantone Ticino ospita l’unico centro di partenza della Svizzera. Siccome rispetto al 2016 e al 2017 la «pressione migratoria» alla frontiera sud della Svizzera è parecchio diminuita, questo centro è occupato in misura inferiore alle sue capacità, ragione per cui, con ogni probabilità, la Confederazione non prorogherà la propria partecipazione ai costi di gestione oltre il 2019. Oltre al centro di Rancate, nell’immediato futuro non sono previsti ulteriori centri di partenza in altri Cantoni di confine.
32 FF 2018 2420