Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine

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L’attuazione della mozione Abate 17.3857 richiede inoltre una nuova disposizione nell’articolo 73 LStrI. Occorre infatti una base legale che consenta alle autorità federali o cantonali di fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per assicurarne la consegna alle autorità di uno Stato limitrofo in virtù di un accordo di riammissione. Di norma si tratta di persone rientranti nel settore degli stranieri. Conformemente al diritto sugli stranieri, la disposizione e l’esecuzione di questi allontanamenti competono ai Cantoni. I Cantoni di frontiera sono maggiormente confrontati con questo tipo di consegna agli Stati limitrofi di quanto non lo siano gli altri Cantoni. Pertanto, in presenza di un numero straordinariamente alto di entrate irregolari, come quello osservato a tratti durante gli anni 2016 e 2017, la Confederazione deve poter partecipare ai costi gestionali occasionati dal fermo di queste persone in centri cantonali di partenza a ridosso della frontiera, corrispondendo al Cantone in questione un pertinente importo forfettario. Si tratta di centri in cui vengono alloggiate temporaneamente le persone fermate in prossimità della frontiera al momento di varcare irregolarmente il confine e allontanate senza formalità (art. 64c cpv. 1 lett. a LStrI). Occorre dunque completare conseguentemente l’articolo 82 LStrI.

La partecipazione finanziaria ai costi gestionali di un centro cantonale di partenza a ridosso della frontiera dev’essere temporanea, ovvero limitata a un periodo di tempo determinato, e circoscritta alle situazioni straordinarie. La pertinente disposizione di legge è pertanto formulata in maniera potestativa e menziona esplicitamente che questa possibilità è prevista «a tempo determinato».

2.2 Questioni riguardanti l’applicazione

L’avamprogetto in consultazione non prevede nuove mansioni per le autorità esecutive della Confederazione e dei Cantoni. Le previste modifiche di legge offrono un maggior margine di manovra, sono garanti di trasparenza e assicurano così un’esecuzione più efficace. Questo vale anche per la proposta attuazione della mozione Abate 17.3857, la quale prevede la creazione di una nuova fattispecie per il fermo in centri cantonali di partenza nonché, in determinate circostanze, un aiuto finanziario della Confederazione a queste strutture cantonali.

3 Commenti alle singole disposizioni

3.1 Disposizioni della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 7 cpv. 2 e 3

Cpv. 2

Frontiera esterna Schengen e frontiere interne Schengen della Svizzera

Il Consiglio federale deve poter disciplinare lo svolgimento dei controlli alla frontiera. È quanto emerge dal tenore del capoverso 2 vigente («Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine»). Occorre tuttavia esplicitare maggiormente questa competenza del Consiglio federale, indicando che esso disciplina anche lo svolgimento di questi controlli. Questa modifica non comporta cambiamenti materiali.

Emolumenti a carico dei gerenti degli aerodromi

Conformemente all’OEV, l’entrata presso aeroporti che non costituiscono frontiera esterna Schengen della Svizzera può essere autorizzata in casi specifici previa autorizzazione (art. 29 cpv. 3 OEV). Il capoverso 2 è pertanto integrato mediante una disposizione secondo