Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine

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Il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria17 contiene le definizioni valevoli a livello internazionale inerenti il traffico di migranti: «traffico di migranti»18 indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente. «Ingresso illegale» indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l’ingresso legale nello Stato d’accoglienza.

Il diritto svizzero codifica le fattispecie del «traffico di migranti» all’articolo 116 LStrI: la disposizione penale accessoria mira chiunque facilita o aiuta a preparare l’entrata o la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero come anche chiunque procura un’attività lucrativa in Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario. Il capoverso 1 codifica la fattispecie, il capoverso 2 la sua forma privilegiata («casi di lieve entità»)19 e il capoverso 3 la forma qualificata della fattispecie. L’articolo 116 LStrI punisce in modo autonomo la complicità nei reati di cui all’articolo 115 LStrI (Entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione).

La LStrI vigente dal 2008 (2008–2018: LStr) è stata adeguata agli standard internazionali e contiene disposizioni penali nettamente più severe che non il diritto previgente (LDDS), in particolare per i reati commessi in maniera organizzata e a scopo di lucro. Con la LStrI queste forme qualificate non vengono più considerate delitti bensì crimini. Di conseguenza la pena detentiva massima è stata portata da tre a cinque anni.20 Dal 1° gennaio 2011 esiste inoltre la possibilità di perseguire penalmente un trafficante di migranti residente in Svizzera anche ove faciliti o aiuti a preparare l’entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali in uno Stato Schengen di uno straniero che non è mai penetrato su suolo elvetico (art. 116 cpv. 1 lett. abisLStrI). Questo adeguamento fa eco alla Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali21, la quale prescrive la punibilità del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

La direttiva 2002/90/CE chiede, nello specifico, la definizione di sanzioni appropriate per chi, a scopo di lucro, si rende colpevole di istigazione o complicità all’entrata, al transito o al soggiorno illegali. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Secondo la direttiva gli Stati possono decidere di non adottare sanzioni riguardo a questi comportamenti, applicando la legislazione e la prassi nazionali nei casi in cui essi abbiano lo scopo di prestare assistenza umanitaria alla persona interessata.

Nel 201822 la Svizzera ha pronunciato 8679 condanne per violazione delle prescrizioni in materia d’entrata (art. 115 cpv. 1 lett. a LStrI), 9330 per soggiorno illegale (art. 115 cpv. 1 lett. b LStrI), 2961 per esercizio senza permesso di un’attività lucrativa (art. 115 cpv. 1 lett. c LStrI) e 32 per entrata o uscita senza passare per un posto di confine prescritto (art. 115 cpv. 1 lett. d LStrI).23

17 Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Entrato in vigore per la Svizzera il 26 novembre 2000, RS 0.311.541.

18 In tedesco sono in uso anche altri sinonimi.

19 Il Parlamento ha respinto una proposta della minoranza commissionale che prevedeva un motivo di esclusione dalla punibilità in caso di motivi umanitari. L’art. 116 LStrI si applica pertanto parimenti alle persone che aiutano uno straniero a commettere un tale reato, anche se lo hanno fatto una sola volta e per motivi disinteressati.

20 Boll. Uff. CN 2004, pag. 1147 segg.

21 GU L 328 del 5.12.2002

22 Stato del casellario giudiziale: 20.05.2019.

23 Siccome una stessa sentenza può abbracciare più reati, la somma dei reati supera la cifra complessiva.