Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Titolo prima dell’art. 95a
Nel titolo della sezione 3 del capitolo 12, il termine di «gestori di aeroporti» è sostituito con quello di «gerenti di aerodromi» utilizzato nella legge federale del 21 dicembre 194841 sulla navigazione aerea (LNA). Nella LStrI il termine «aerodromo» è inoltre adottato quale nuovo iperonimo in sostituzione di «aeroporto», utilizzato sinora. Questo duplice adeguamento terminologico alla LNA non comporta modifiche materiali.
La LNA utilizza l’iperonimo «aerodromo», termine generico che designa sia gli aeroporti (aerodromi adibiti al traffico pubblico; soggetti a concessione) sia i campi d’aviazione (aerodromi non adibiti al traffico pubblico; non soggetti a concessione).
Nel diritto in materia di stranieri l’iperonimo «aerodromo» viene adeguato alla terminologia Schengen, significando sia gli «aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen» sia gli «aerodromi interni Schengen».
La nozione di «aeroporto internazionale» è un iponimo rispetto a quella di «aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen». Gli aeroporti internazionali soggiacciono a obblighi supplementari (cfr. art. 95a cpv. 2). Un aeroporto internazionale in Svizzera costituisce sempre frontiera esterna Schengen, tuttavia non tutte le frontiere (aeree) esterne Schengen costituiscono necessariamente un aeroporto internazionale (frontiera esterna Schengen temporanea conformemente all’autorizzazione della SEM).
Art. 95a
Cpv. 1
Nuovi obblighi per i gerenti di aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schen-
gen
Per garantire lo svolgimento ordinato della verifica di frontiera negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen, i gerenti devono essere tenuti a mettere gratuitamente a disposizione delle autorità competenti per la verifica di frontiera i locali necessari. Oggi i gerenti degli aerodromi fatturano i costi afferenti. In futuro i gerenti degli aerodromi devono inoltre poter essere chiamati ad adottare misure edilizie e ad adeguare i propri processi gestionali ove e fintantoché ciò sia necessario per consentire lo svolgimento ordinato ed efficiente delle verifiche di frontiera.
Cpv. 2
Obblighi supplementari per i gerenti di aeroporti internazionali
Lett. a e b
Oltre a conformarsi alle prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 3, con il capoverso 2 il gerente di un aeroporto internazionale è tenuto a mettere a disposizione le necessarie strutture per consentire alle compagnie aeree responsabili (art. 93 LStrI) di assistere gli stranieri che all’aeroporto si vedono rifiutare l’entrata o la prosecuzione del viaggio. Siccome la persona respinta alla frontiera esterna è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito internazionale per preparare la prosecuzione del viaggio (art. 65 cpv. 3 LStrI), i gerenti di un aeroporto internazionale sono tenuti per legge a creare una zona di transito internazionale. Ora, queste zone di transito esistono già. Con la codifica ci si propone tuttavia di elencare in maniera esaustiva gli obblighi dei gerenti degli aerodromi.
Lett. c
Il gerente di un aeroporto internazionale è tenuto a mettere a disposizione della SEM, su richiesta di quest’ultima, un alloggio economico per le persone che chiedono asilo all’aeroporto. Oggigiorno solo gli aeroporti di Zurigo e Ginevra dispongono di siffatti alloggi, non dunque tutti gli aeroporti internazionali. Tuttavia anche in futuro la predisposizione di
41 RS 748.0