Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine

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non costituiscono frontiera esterna Schengen sono denominati «aerodromi interni Schengen».

Cpv. 1

Oltre all’armonizzazione terminologica riferita al codice frontiere Schengen (si veda l’art. 7 cpv. 2), è qui introdotta la nozione di «aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen». Ciò non comporta modifiche materiali.

Cpv. 2

La terminologia è adeguata a quella del CDF (verifica di frontiera, si veda anche il commento ad art. 7 cpv. 2). Ciò non comporta modifiche materiali.

Cpv. 3

Settore definito per persone allontanate

Ove a una persona sia rifiutata l’entrata in Svizzera, l’autorità competente per la verifica emana, a nome della SEM, entro 48 ore, una decisione motivata e impugnabile (cfr. cpv. 2) e assegna alla persona uno spazio dove trattenersi entro la «zona di transito internazionale» in attesa di proseguire il viaggio. Siccome non tutti gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen dispongono di una tale zona, d’ora in poi è possibile assegnare alla persona un «settore definito» dell’aerodromo. In questo modo è garantita una soluzione per queste persone anche negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen che non dispongono di una zona di transito internazionale, e non occorre pertanto trasferire gli interessati in un aeroporto munito di una tale zona (il che comporterebbe, di fatto, un’entrata in Svizzera).

Art. 73 cpv. 1 lett. c e 2

La prevista integrazione è una conseguenza diretta dell’attuazione della mozione Abate38 (n. 1.1.4 e 2.1.3 nonché commenti ad art. 82 cpv. 3). Nel quadro della messa in funzione del centro di partenza del Cantone Ticino a Rancate ci si è interrogati in merito alle basi legali per l’alloggiamento temporaneo di stranieri in questo centro in vista di consegnarli alle autorità italiane. L’integrazione dell’articolo 73 crea una base legale chiara. In questi casi occorre dunque disporre il fermo. In virtù di questa modifica di legge, le prescrizioni riguardanti, in particolare, la durata massima del fermo fino alla riconsegna alle autorità estere competenti e la possibilità di un ulteriore riesame a cura di un’autorità giudiziaria si applicano anche al fermo in un centro di partenza.

Art. 82 cpv. 3

La prevista integrazione è una conseguenza diretta dell’attuazione della mozione Abate39 (n. 1.1.4 e 2.1.3 nonché commenti ad art. 73 cpv. 1 lett. c). Si può parlare di un «numero straordinariamente elevato di attraversamenti illegali della frontiera» ai sensi dell’articolo 82 capoverso 3 lettera b LStrI laddove, per un periodo protratto e nonostante l’adozione di misure organizzative e un aumento dell’effettivo di personale dell’AFD, risp. del Cantone, non sia più possibile riconsegnare direttamente alle autorità di uno Stato limitrofo la maggior parte delle persone che attraversano illegalmente la frontiera svizzera e che sono allontanate senza formalità, senza dovere alloggiare temporaneamente queste persone in un alloggio cantonale (centro di partenza). La partecipazione finanziaria a tempo determinato della Confederazione può essere mantenuta fintantoché la situazione non sia di nuovo migliorata. A titolo di esempio, i mesi di maggiore afflusso di migranti alla frontiera sud della Svizzera durante

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