Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine

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 art. 103 (solo nella versione tedesca)

 art. 103b (solo nella versione tedesca)

 art. 103c

 art. 103g

 art. 104

 art. 104a

 art. 104c

 art. 108e

 art. 109°

 art. 111c

Cpv. 2bis

Intitolato «Frontiere esterne Schengen», l’articolo 29 OEV vigente prevede che la SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d’intesa con l’AFD, le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).

Vista l’assenza di una base legale per questa disposizione dell’OEV, occorre codificare tale norma a livello di legge. Con l’entrata in vigore della nuova disposizione di legge, l’articolo 29 capoverso 1 OEV è pertanto abrogato. Questo processo non genera cambiamenti materiali. L’unica modifica è la sostituzione di «controlli delle persone» mediante la nozione di «verifiche di frontiera».

La definizione della frontiera esterna (designazione dei valichi di frontiera ammessi per il passaggio della frontiera esterna Schengen della Svizzera) è oggetto di una decisione generale. La procedura e la protezione giuridica sono retti dalle disposizioni in materia di decisioni generali della legge federale del 20 dicembre 196836 sulla procedura amministrativa (PA).

Cpv. 2ter

Per maggiore visibilità, la disposizione secondo cui, se l’entrata è rifiutata, l’autorità competente per le verifiche di frontiera emana una decisione di allontanamento secondo l’articolo 64, è estratta dal capoverso 2 per costituire il nuovo capoverso 2ter, senza subire modifiche materiali.

Cpv. 3

La terminologia è adeguata a quella del CFS (si veda anche il cpv. 2). Ciò non comporta modifiche materiali.

Art. 9

Rubrica

Dall’articolo 1 LStrI si evince che la LStrI disciplina anche le verifiche sulle persone al momento dell’entrata e della partenza. Pertanto l’articolo 9 codifica unicamente le verifiche sulle persone aventi una rilevanza per il diritto in materia di stranieri. Ai sensi di una precisazione è proposta una riformulazione della rubrica, ossia «Competenza per le verifiche sulle persone».

Cpv. 1

Senza procedere a modifiche materiali, viene qui riprodotta in maniera più esatta la prassi odierna. In linea di principio le verifiche di frontiera alle frontiere esterne Schengen (aeroporti) sono svolte dai Cantoni. La Confederazione (DFGP) ne disciplina tuttavia l’esecuzione

36 RS 172.021