Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 27 pagine
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2015-2019. L’attuazione del piano d’azione e la revisione della disposizione penale accessoria riguardante il traffico di migranti qualificato sono tuttavia intimamente correlate al terzo obiettivo del programma di legislatura («La Svizzera si adopera per la sicurezza e agisce come partner affidabile nel contesto mondiale»).
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
2.1.1 Definizione dei requisiti nei confronti degli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen, messa a disposizione, da parte dei gerenti degli aerodromi, dell’infrastruttura necessaria per le verifiche di frontiera, obbligo di approvazione per le misure edili, i cambiamenti di destinazione e gli adeguamenti di processi gestionali, complementi redazionali
Il diritto in materia di stranieri vigente opera già una distinzione tra aerodromi con una frontiera esterna Schengen e aerodromi presso i quali non sono autorizzati voli diretti in provenienza da o a destinazione di Stati terzi all’infuori dello spazio Schengen. Per gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna sono tuttora dati per acquisiti in maniera implicita determinati prerequisiti minimi. Tra questi prerequisiti vi è la presenza di una zona di transito in cui una persona cui è rifiutata l’entrata sia autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo (art. 65 cpv. 3 LStrI), come anche la separazione dei passeggeri che viaggiano all’interno dello spazio Schengen dai passeggeri che viaggiano in provenienza da o a destinazione di Stati terzi (art. 7 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l’allegato 6 n. 2.1.1 CFS). Il diritto vigente non prevede tuttavia un obbligo per i gerenti degli aerodromi di adottare le misure necessarie per assicurare uno svolgimento ottimale delle verifiche di frontiera. Con la presente revisione ci si propone di colmare questa lacuna e di codificare a livello di legge i prerequisiti minimi riguardanti le infrastrutture e i processi gestionali.
I gerenti degli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen sono pertanto tenuti ad adottare le misure necessarie in vista dello svolgimento ordinato della verifica di frontiera nonché a mettere gratuitamente a disposizione i locali necessari. Sono parimenti tenuti a definire e garantire, d’intesa con le autorità competenti per la verifica di frontiera, i processi gestionali necessari in vista dello svolgimento ordinato della verifica di frontiera e ad adottare le misure edilizie del caso (art. 95a cpv. 1 AP-LStrI). I gerenti degli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen devono altresì sottoporre previamente per approvazione all’autorità competente per la verifica di frontiera le misure edilizie o i cambiamenti di destinazione che tangono la procedura di verifica di frontiera (art. 95a cpv. 3 AP-LStrI). Se i gerenti degli aerodromi non si conformano o non si conformano in misura sufficiente a queste esigenze, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può, su proposta dell’autorità competente per la verifica di frontiera, erogare prescrizioni concrete (art. 95a cpv. 4 AP-LStrI). In caso d’inosservanza la SEM può comminare una pena contrattuale fino a esecuzione degli ordini (art. 95a cpv. 4 in combinato disposto con l’art. 122d AP-LStrI). Inoltre, per ragioni di trasparenza, i gerenti degli aeroporti internazionali sono tenuti anche in virtù della LStrI a mettere a disposizione un alloggio economico per le persone che chiedono asilo all’aeroporto (art. 95a cpv. 2 lett. b AP-LStrI in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 3 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo31[LAsi]). I gerenti degli aerodromi sono peraltro espres-
31 RS 142.31