Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine

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Le procedure per evitare un’imposizione non conforme alla convenzione hanno appunto l’obiettivo di evitare imposizioni contrarie alla convenzione. La procedura descritta agli articoli 12 e seguenti rappresenta la procedura amichevole vera e propria tra Stati, che si fonda sempre su una convenzione corrispondente e non sulla presente legge. Dal punto di vista del diritto internazionale, la procedura amichevole va considerata uno strumento diplomatico di risoluzione delle controversie. Tale procedura basata sul diritto internazionale si svolge esclusivamente fra i due Stati contraenti. Nella maggior parte delle convenzioni i due Stati non sono vincolati a una procedura prestabilita, ma devono solo impegnarsi a raggiungere un accordo amichevole (cfr. art. 25 par. 2 del Modello OCSE «l’autorité compétente s’efforce» / «the competent authority shall endeavour»). Le autorità competenti hanno pertanto un ampio margine di manovra sul modo di affrontare la procedura. Si tratta di una procedura sui generis, non paragonabile con una procedura di ricorso nazionale.

Cpv. 1

Dalle convenzioni concluse fino a oggi e quindi dall’articolo 12 della presente legge emerge che il richiedente non è parte e non partecipa direttamente alla procedura tra Stati contraenti. La procedura viene tuttavia pur sempre avviata in base alla sua richiesta e questi ha pertanto la possibilità di far pervenire spontaneamente all’autorità competente ulteriori pareri e documenti. Inoltre, può farsi aggiornare sullo stato della procedura.

Pertanto, la procedura si svolge sostanzialmente solo fra le autorità competenti dei due Stati. La comunicazione fra le autorità è soggetta ai principi di riservatezza10 e non è prevista la possibilità di consultazione degli atti ufficiali da parte del richiedente11. Non sussiste tuttavia alcuna limitazione alla consultazione degli atti che il contribuente ha messo personalmente a disposizione. Il mancato coinvolgimento del richiedente nella procedura, così come concordato fra gli Stati, consente alle autorità competenti di giungere più agevolmente a soluzioni, e in particolare a compromessi. Necessariamente una o entrambe le autorità devono abbandonare la propria posizione iniziale affinché si possa porre rimedio all’imposizione non conforme alla convenzione denunciata dal richiedente. Questo processo viene agevolato dalla riservatezza della procedura, che impedisce inoltre che da un compromesso possa svilupparsi un precedente.

La riservatezza della procedura internazionale di risoluzione delle controversie comporta che al richiedente non possa essere consentito di consultare gli atti ufficiali di questa procedura. Tale limitazione appare accettabile poiché la procedura amichevole – a differenza per esempio della procedura di assistenza amministrativa – viene promossa dal richiedente stesso, il quale è consapevole che, secondo la convenzione, si tratta di una procedura tra Stati in cui egli non è parte. Parimenti, anche un eventuale risultato dei negoziati può essere messo in atto solo con il consenso del contribuente (art. 15).

Cpv. 2

Il capoverso 2 stabilisce ancora una volta che il richiedente, anche in questa fase della procedura, è tenuto a fornire informazioni e presentare ulteriori documenti. È possibile svolgere un’ispezione presso il richiedente nel quadro della procedura amichevole, eventualmente in collaborazione con l’autorità dell’altro Stato (visite in loco), tuttavia solo con il consenso del richiedente.

Delega della conduzione dei negoziati

L’articolo 13 disciplina situazioni in cui l’oggetto litigioso è la ripartizione degli utili tra una stabile organizzazione e una società associata facente parte di un gruppo. Siccome la

10 Cfr. «confidentiality of government to government communication» in OECD Manual on effective Mutual Agreement Procedures, Best Practice No 14.

11 Cfr. anche art. 25 n. marg. 61 del commentario relativo al Modello OCSE.

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