Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine

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Stralcio della vigente lett. f

Questa lettera può essere stralciata poiché le disposizioni penali delle ordinanze sono state riprese nella LECF.

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Modifica dell’articolo 83 della legge del 17 giugno 200517 sul Tribunale federale:

Lett. y

Il ricorso al Tribunale federale è inammissibile contro le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in relazione ad una procedura amichevole. Ciò riguarda i ricorsi che hanno come oggetto decisioni delle autorità competenti nel quadro di una procedura amichevole. Non sono interessate da tale limitazione le decisioni emanate da un’autorità fiscale ai sensi degli articoli 18 e seguenti (ad es. decisioni di attuazione). Secondo l’articolo 19 capoverso 4 tali decisioni possono essere impugnate fino a livello del Tribunale federale a seconda delle leggi fiscali applicabili.

Disposizione transitoria

Per l’entrata in vigore della legge non sono fondamentalmente necessarie particolari disposizioni transitorie. Unicamente allo scopo di prevenire accavallamenti tra le procedure di attuazione degli accordi amichevoli, l’articolo 37 dispone che gli articoli 18–24 si applichino solo agli accordi amichevoli comunicati dalla SFI all’autorità fiscale dopo l’entrata in vigore della legge.

3.1 Entrata in vigore

L’entrata in vigore della LECF è prevista per la seconda metà del 2021.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

I Cantoni sono per la maggior parte coinvolti in almeno una procedura amichevole. A maggio 2019, solo quattro Cantoni non avevano alcun caso in sospeso (si veda la Figura 1). La maggior parte delle procedure amichevoli in corso riguarda attualmente quattro Cantoni, ovvero Zurigo, Vaud, Basilea Città e Ginevra, che nel complesso sono interessati dal 45 per cento di tutte le procedure amichevoli. Un numero considerevole di casi non significa necessariamente rischi elevati per le entrate fiscali di un Cantone. Per contro, anche un numero ridotto di casi può mettere a repentaglio le entrate fiscali di un Cantone. Complessivamente, i circa 320 casi pendenti al momento riguardano un sostrato fiscale pari a diversi miliardi di franchi.18 Parallelamente al numero di casi, dopo la crisi finanziaria è aumentato anche il sostrato fiscale a disposizione.

La presente revisione totale della LECF getta le basi per un’esecuzione unitaria a livello nazionale delle procedure amichevoli in caso di controversie fiscali internazionali, consolidando la certezza giuridica. Ad esempio, la legge prevede ora sempre lo stesso limite temporale per l’attuazione di un accordo amichevole (art. 21), corrispondente alla vigente prassi pluriennale del DFF. Ne consegue che singoli Cantoni dovranno adeguare la propria prassi ed estendere il limite applicato a beneficio dei contribuenti. A parte questo, non si prevedono ulteriori ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. In particolare, in seguito all’entrata in vigore della LECF non sono attesi né un rapido aumento del numero dei casi né una crescita

17 RS 173.110

18 Secondo il rapporto del 2018 stilato dal CDF, i 350 casi pendenti in quel periodo riguardavano al massimo circa 8 miliardi di franchi di sostrato fiscale. https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/_wirtschaft_und_verwaltung/oeffentliche_finanzen_und_steuern/17453/17453BE_Endg%C3%BCltige_Fassung_V04.pdf (giugno 2019).

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