Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine

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filiale). Nel caso in cui vi siano più persone interessate tenute ad acconsentirvi, per il carattere vincolante è necessario che tutte diano il proprio consenso. Generalmente la necessità del consenso è già parte integrante dell’accordo amichevole fra gli Stati. In questi casi il capoverso 1 non ha una propria rilevanza.

Se la persona interessata (o una delle persone interessate) nega il proprio consenso, rimane applicabile l’imposizione precedentemente disposta dall’autorità fiscale in Svizzera e non viene attuato l’accordo amichevole.

Cpv. 2

Al consenso è collegata la rinuncia a ogni rimedio giuridico, necessaria per impedire in definitiva un’imposizione troppo bassa. Se una persona interessata facesse valere ulteriori rimedi giuridici (interni) in relazione all’oggetto regolato nell’accordo amichevole, in caso di causa vinta si produrrebbe una (doppia) non imposizione ingiustificata, visto che uno dei due Stati non potrebbe applicare l’imposizione in base all’accordo amichevole e l’altro Stato sulla base della sentenza del tribunale. Tale rinuncia ai rimedi giuridici comprende unicamente le procedure di ricorso in relazione all’oggetto regolato nell’accordo amichevole.

Non sono interessati da tale rinuncia i rimedi giuridici contro l’attuazione dell’accordo amichevole da parte dell’autorità fiscale. Alla persona interessata dall’attuazione non può pertanto essere impedito di sottoporre tale attuazione all’esame di un tribunale (cfr. art. 19 cpv. 4). In sintesi, non è possibile ricorrere a rimedi giuridici né contro l’accordo amichevole come tale (art. 14 cpv. 2) né, dopo aver dato il consenso all’accordo, in relazione all’oggetto regolato nell’accordo amichevole (art. 15 cpv. 2). Contro un’attuazione (non conforme) dell’accordo amichevole sono per contro disponibili i consueti rimedi giuridici (art. 19 cpv. 4).

Convenzione interna

Nelle CDI è previsto che dopo la ricezione di una richiesta lo Stato richiesto verifichi per prima cosa se può rimediare all’imposizione non conforme alla convenzione senza il coinvolgimento dell’altro Stato. In Svizzera è in parte messa in dubbio l’esistenza di una base legale adeguata che consenta nei casi non contestati di trovare una soluzione unilateralmente quando non sono più disponibili rimedi giuridici interni. Anche se è evidente e incontestato che una correzione deve essere apportata in Svizzera, attualmente in questi casi deve ancore essere effettuata una procedura amichevole per concludere un accordo amichevole tra gli Stati. Ciò comporta oneri amministrativi e ritardi.

L’articolo 16 consente ora nei casi indubbi di correggere a livello nazionale l’imposizione esistente senza dover avviare una procedura amichevole. Se l’autorità fiscale e la SFI concordano inequivocabilmente che la correzione deve avvenire in Svizzera, ad esempio perché un reddito in base alla CDI applicabile e ai fatti incontestati è – del tutto o solo in parte – imponibile in Svizzera, esse possono procedere alla correzione senza il coinvolgimento dell’altro Stato. La possibilità della convenzione interna rappresenta un’agevolazione amministrativa rispetto all’attuale prassi. L’autorità competente si assicura che l’altro Stato venga informato di tale convenzione interna. Come nel caso di un accordo amichevole, anche la convenzione interna richiede il consenso della persona interessata (cpv. 2), che rinuncia di conseguenza ai rimedi giuridici in relazione all’oggetto regolato nella convenzione (cpv. 3).

Spese e indennità

La procedura amichevole mira a ottenere un’imposizione conforme a quanto perseguito dagli Stati contraenti in virtù della convenzione applicabile. Il richiedente non è parte nella procedura. È pertanto consuetudine internazionale che la procedura stessa sia gratuita per

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