Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine

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1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire

La Svizzera ha concluso con numerosi Stati (ca. 100) convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). Tali convenzioni disciplinano soprattutto l’attribuzione del diritto d’imposizione e lo scambio di informazioni (assistenza amministrativa) fra gli Stati. Lo scopo principale delle CDI è l’eliminazione della doppia imposizione internazionale.1

Nel quadro dell’attuazione interna e dell’applicazione di tali convenzioni stipulate dalla Svizzera sussistono attualmente – eccezion fatta per l’ambito dell’assistenza amministrativa (cfr. legge federale del 28 settembre 20122 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale [LAAF]) – solo poche basi legali. A livello di diritto nazionale, l’attuale versione della legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione e le ordinanze emanate in virtù di tale legge disciplinano determinate questioni relative all’attuazione e all’applicazione delle CDI.

La legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione3 è entrata originariamente in vigore nel 1951 e da allora ha subito solo sporadiche modifiche. Attualmente si compone di quattro articoli che autorizzano il Consiglio federale a emanare mediante ordinanza disposizioni complementari nei singoli ambiti indicati nell’articolo 2. Tale base legale soddisfa solo in parte gli attuali requisiti. Siccome il diritto fiscale internazionale è stato ed è tuttora soggetto a una continua evoluzione, le circostanze ad esempio nel campo delle procedure amichevoli sono cambiate. L’aumento dell’efficacia delle procedure di risoluzione delle controversie (procedure amichevoli) è parte integrante del progetto BEPS (azione 14, standard minimo) elaborato dall’OCSE e dell’«Inclusive Framework on BEPS» (al quale ha aderito anche la Svizzera). In questo contesto l’attuazione degli standard minimi viene regolarmente sottoposta a valutazioni tra pari («peer review»). Infine, non solo nelle CDI ma anche in altre convenzioni in ambito fiscale si ritrovano norme che necessitano di una corrispondente attuazione (cfr. ad es. l’art. 9 dell’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale). È dunque impellente una revisione totale della legge attualmente in vigore al fine di tenere conto degli sviluppi intercorsi. In tale ambito devono essere riprese le odierne disposizioni ancora necessarie e la legge deve essere completata con nuovi campi normativi.

1.1.1 Procedura per evitare un’imposizione non conforme alla convenzione (procedura amichevole)

Un punto centrale della revisione totale è la regolamentazione interna dell’esecuzione delle procedure amichevoli. Queste ultime sono procedure condotte tra Stati e basate su una convenzione internazionale in ambito fiscale che sfociano in un accordo internazionale. In questo contesto, su richiesta di un contribuente, le autorità competenti degli Stati contraenti cercano di rimediare a un’imposizione esistente o imminente non conforme alla convenzione (siccome attualmente tali procedure si basano quasi esclusivamente sulle CDI, a seguire si fa generalmente riferimento solo alle CDI e non ad altre convenzioni in ambito fiscale). La procedura amichevole non è legata alle procedure di ricorso nazionali. Oltre a tali procedure amichevoli, che trovano esecuzione su richiesta della persona interessata, le CDI prevedono anche altre procedure internazionali in grado di risolvere eventuali difficoltà o dubbi concernenti l’applicazione o l’interpretazione delle convenzioni (ad es. art. 25 par. 3 del Modello di convenzione

1Sulla base dei risultati del progetto varato dall’OCSE e dal G20 per contrastare l’erosione della base imponi-

bile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS), questa finalità è stata inoltre recentemente integrata con l’obiettivo di prevenire la non imposizione o la ridotta imposizione dovuta all’evasione o all’elusione fiscali.

2 RS 651.1

3 RS 672.2

4 RS 0.641.926.81

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